Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
OLPD). La procedura secondo il metodo di gestione dei progetti Hermes adempie probabilmente i requisiti di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
Capoverso 1 Motivi per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Secondo il capoverso 1 il titolare del trattamento (o il responsabile del trattamento) deve effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati quando il trattamento previsto può presentare un rischio elevato per la personalità e i diritti fondamentali della persona interessata. Il titolare del trattamento è quindi tenuto a prevedere le conseguenze di un futuro trattamento per la persona interessata. Si tratta di valutare in particolare il modo e la misura in cui un trattamento si ripercuote sulla personalità e i diritti fondamentali della persona interessata.
Nell’individuazione dei rischi occorre tenere conto soprattutto del diritto
all’autodeterminazione informativa e alla protezione della sfera privata. Questi diritti tutelano sia l’autonomia del singolo sia la sua dignità e identità97. In relazione ai dati, l’autonomia significa soprattutto poter disporre autonomamente dei propri dati personali e non dover supporre che una quantità sconosciuta di dati personali si trovi in possesso di una moltitudine di terzi che ne dispongono liberamente. I dati personali sono infatti strettamente collegati all’identità di un individuo. Chi è in possesso di dati personali ed è in grado di connetterli può evincere un’immagine molto intima ed esaustiva della persona in questione, che quest’ultima vorrebbe magari rivelare soltanto a persone che le sono molto vicine. Oltre a essere problematiche dal punto di vista della libertà di disporre, le informazioni su una persona possono influenzare l’ambiente che la circonda senza che essa ne conosca i motivi (p. es. stigmatizzazione a causa di una malattia, limitazione della libertà di contratto a causa della valutazione della solvibilità). La persona interessata può anche vedersi costretta a cambiare il suo comportamento, ad esempio perché sa di essere osservata. Infine le informazioni raccolte all’insaputa della persona interessata possono anche portare ad abusi che rischiano di ledere la sua dignità.
Per valutare il rischio, l’autodeterminazione informativa e il diritto alla sfera privata vanno messi in relazione con il trattamento di dati in questione. In altre parole, il trattamento deve essere valutato in relazione all’autodeterminazione, all’identità e alla dignità della persona interessata. Occorre in linea di massima presumere un rischio elevato quando le caratteristiche specifiche del trattamento previsto inducono a concludere che esso limiti o potrebbe limitare la libertà della persona interessata di disporre dei propri dati. Ciò è il caso quando dati che riguardano da vicino la personalità sono trattati in modo tale da rendere possibile l’identificazione della persona interessata e delle sue caratteristiche specifiche. Il rischio elevato può risultare ad esempio dal tipo di dati trattati o dal loro contenuto (p. es. dati degni di particolare protezione), dal tipo e dallo scopo del trattamento (p. es. profilazione), dalla quantità di dati trattati, dalla comunicazione a Stati terzi (p. es. in assenza di una legislazione estera che garantisca una protezione adeguata) oppure dal fatto che ai dati può accedere una quantità elevata o addirittura illimitata di persone. Il fatto che nel caso di abusi i dati raccolti potrebbero pregiudicare la personalità, la dignità e lo sviluppo della persona interessata è un altro indizio per un rischio elevato. Anche una sorveglianza sistematica di una persona e del suo comportamento (p. es. della sua posta elettronica) oppure di uno spazio pubblico (p. es. una piazza affollata) può implicare un rischio elevato. Se è prevedibile che il trattamento di dati comporti un rischio elevato deve essere effettuata una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
Capoverso 2 Contenuto della valutazione d’impatto
Secondo il capoverso 2 la valutazione d’impatto deve innanzitutto descrivere il trattamento previsto. Occorre ad esempio indicare i vari processi di trattamento, lo scopo del trattamento o la durata di conservazione dei dati. Inoltre vanno descritti i possibili rischi del trattamento per la personalità e per i diritti fondamentali della persona interessata. Si tratta della valutazione dei rischi che va già effettuata per verificare la necessità di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Va indicato sotto quali aspetti il trattamento di dati può comportare
97 Cfr. DIGGELMANN OLIVER, in: Waldmann/Belser/Epiney (a c. di), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basilea 2015, Art. 13 Cost. N 7.