Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
Il capoverso 5 stabilisce il momento dell’informazione qualora i dati non siano raccolti presso la persona interessata. In tal caso quest’ultima deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati da parte del titolare del trattamento o, se non è prevista la registrazione, al momento della loro comunicazione a terzi. Il termine «registrazione» comprende, oltre alla procedura tecnica della registrazione in un sistema informatico, anche qualsiasi altra attività, successiva alla raccolta, con cui si prepara l’ulteriore utilizzo dei dati.
La violazione dell’obbligo di informare è punita (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. a e b n. 1 e 2 AP-LPD).
8.1.3.2 Art. 14 Eccezioni all’obbligo di informare e limitazioni
L’articolo 14 AP-LPD disciplina i casi in cui l’obbligo di informare non sussiste del tutto (cpv. 1 e 2) e quelli in cui l’informazione può essere limitata nonostante sussista in linea di massima il relativo obbligo (cpv. 3-5). Le due situazioni vanno nettamente separate. La disposizione riprende in gran parte le disposizioni del diritto vigente (art. 9, art. 14 cpv. 4 e 5 nonché 18b LPD), le quali, per motivi di chiarezza, vengono riunite in un solo articolo.
Capoversi 1 e 2 Eccezioni all’obbligo di informare
Secondo il capoverso 1, il titolare del trattamento è esentato dall’obbligo di informare se la persona interessata dispone già delle informazioni di cui all’articolo 13. Si può presumere che disponga già di tali informazioni se è stata informata precedentemente e nel frattempo le informazioni da comunicare non sono cambiate. Anche nel caso in cui essa stessa ha reso accessibili i suoi dati, la persona interessata è da considerarsi informata della raccolta dei dati, tuttavia devono eventualmente esserle fornite altre informazioni di cui all’articolo 13,
necessarie per garantire la trasparenza del trattamento dei dati.
Secondo il capoverso 2 la persona interessata non deve essere informata in riferimento ai dati che non sono stati raccolti presso di lei, se la registrazione o la comunicazione dei dati è espressamente prevista dalla legge (cpv. 2 lett. a) o se l’informazione non è possibile o esige mezzi sproporzionati (cpv. 2 lett. b). Quest’ultima eccezione va interpretata in senso stretto. Il titolare del trattamento non può limitarsi a presumere che l’informazione sia impossibile o esiga mezzi sproporzionati, bensì deve in linea di massima prendere tutti i provvedimenti che, considerando le circostanze, si possono ragionevolmente esigere per ottemperare all’obbligo di informare. Solo quando tali provvedimenti si rivelano vani, il titolare del trattamento può presumere che l’informazione sia impossibile.
Capoversi 3 e 4 Limitazione dell’informazione
I capoversi 3 e 4 fissano le condizioni alle quali il titolare del trattamento può rinunciare alla comunicazione dell’informazione oppure limitarla o differirla. In tale contesto è in parte necessaria una ponderazione degli interessi anche a seconda del fatto che il titolare del trattamento sia un organo federale o un privato. L’elenco delle eccezioni è esaustivo e le disposizioni vanno in linea di massima interpretate in modo restrittivo. L‘informazione dovrebbe essere limitata soltanto nella misura in cui ciò sia imprescindibile. Vanno ponderati il motivo della limitazione e l’esigenza della trasparenza del trattamento dei dati. In linea di massima va scelta la soluzione più favorevole per la persona interessata e quella che, tenendo conto delle circostanze, garantisce nella misura del possibile il trattamento trasparente dei dati.
Secondo il capoverso 3 ogni titolare del trattamento può limitare o differire la comunicazione di informazioni o rinunciarvi, se lo prevede una legge in senso formale (lett. a). Si tratta soprattutto di disposizioni di diritto pubblico destinate agli organi federali, mentre per i privati disposizioni simili sono più rare. Una deroga all’obbligo d’informare è inoltre prevista se lo esigono interessi preponderanti di terzi (lett. b). È in particolare il caso allorquando insieme all’informazione sul trattamento dei dati la persona interessata riceve anche informazioni su terzi che potrebbero pregiudicare gli interessi di questi ultimi.
Il capoverso 4 disciplina le situazioni in cui determinati titolari del trattamento possono limitare o differire la comunicazione delle informazioni oppure rinunciarvi. Secondo il capoverso 4 lettera a, il titolare del trattamento può limitare o differire la comunicazione delle informazioni oppure rinunciarvi se lo esigono i suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati a un terzo. Un interesse preponderante non va presunto senza una ponderazione