Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

anche di rafforzare i diritti della persona interessata, anche questo uno degli obiettivi fondamentali della revisione. Infine, l’obbligo di informare serve a sensibilizzare i cittadini alla protezione dei dati; sensibilizzazione che è anch’essa un obiettivo della revisione.

Capoverso 1 Principio

Secondo il capoverso 1, il titolare del trattamento informa la persona interessata sulla raccolta di dati che la riguardano, anche nel caso in cui i dati siano raccolti presso terzi. Il titolare del trattamento deve informare attivamente la persona interessata. Anche se non vi sono condizioni formali, va scelta una forma che sia consona allo scopo della trasparenza del trattamento dei dati. Per motivi probatori è inoltre raccomandabile documentare l’informazione o fornirla per scritto. L’informazione può essere fornita individualmente o in forma generale, ad esempio nelle condizioni generali di contratto o mediante una dichiarazione standardizzata relativa alla protezione dei dati su un sito Internet. Sono ipotizzabili anche simboli e pittogrammi, a condizione che contengano le informazioni necessarie. Le informazioni possono essere rese accessibili anche attraverso vari livelli (p. es. dapprima attraverso un simbolo, cliccando sul quale si possono ottenere informazioni più particolareggiate). Se si sceglie una forma generale, l’informazione deve tuttavia essere facilmente accessibile, completa e sufficientemente visibile e la persona interessata deve esservi resa attenta senza difficoltà, senza dover cercare o chiedere le pertinenti informazioni. Inoltre, le informazioni devono essere comprensibili, in modo da essere conformi allo scopo della trasparenza del trattamento dei dati.

Capoverso 2 Informazioni da comunicare

La frase introduttiva del capoverso 2 sancisce il principio su cui il titolare del trattamento si deve basare nel comunicare le informazioni. Egli deve comunicare alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti e sia garantita la trasparenza del trattamento. Le lettere a-c precisano tale principio indicando le informazioni minime da comunicare in ogni caso alla persona interessata. Ne fanno parte l’identità e le coordinate di contatto del titolare del trattamento, i dati o le categorie di dati trattati e lo scopo del trattamento. Va inoltre comunicata – soprattutto da parte degli organi federali –

l’eventuale base legale su cui si fonda il trattamento, di modo che la persona interessata possa far valere i suoi diritti. La combinazione di una disposizione generale che contiene i requisiti fondamentali delle informazioni da comunicare con le indicazioni specifiche minime permette di strutturare in modo flessibile l’obbligo di informare. Il titolare del trattamento deve fornire più o meno informazioni a seconda del tipo di dati trattati, della natura e della portata del trattamento. Questa flessibilità è necessaria perché la legge sulla protezione dei dati è applicabile a una moltitudine di trattamenti diversi. Un disciplinamento flessibile consente nel contempo di garantire che il titolare del trattamento non debba fornire informazioni inutili e che la persona interessata riceva solo le informazioni necessarie. Consente inoltre ai titolari del trattamento di concretizzare l’obbligo di informare nel loro settore specifico per mezzo di raccomandazioni di buona prassi. Le persone interessate devono essere informate al più tardi al momento della raccolta dei dati, ad eccezione dei casi di cui al capoverso 5.

Capoverso 3 Comunicazione a terzi

Secondo il capoverso 3, se è prevista la comunicazione dei dati a terzi la persona interessata deve essere informata in merito ai destinatari o alle categorie di destinatari. Se conosce l’identità del destinatario, il titolare del trattamento deve comunicarla. Tale obbligo è valido anche se il destinatario si trova all’estero.

Capoverso 4 Conferimento del trattamento a un responsabile

Se il trattamento di dati personali è conferito a un responsabile, il titolare del trattamento deve comunicare alla persona interessata l’identità e i dati di contatto del responsabile nonché i dati o le categorie di dati che quest’ultimo tratterà. Tale obbligo è valido anche se i responsabili del trattamento si trovano all’estero.

Capoverso 5 Momento dell’informazione