Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
11.5 Conformità alla legge sui sussidi
L’avamprogetto non prevede sussidi.
11.6 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto prevede principalmente le deleghe legislative seguenti.
Il Consiglio federale rimane competente per emanare disposizioni sul riconoscimento del-
le procedure di certificazione e sull’introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati (art. 10 cpv. 2 AP-LPD).
Se un organo federale tratta dati congiuntamente ad altre autorità, il Consiglio federale è
incaricato di disciplinare in modo specifico i controlli e la responsabilità in materia di protezione dei dati (art. 26 AP-LPD).
Il Consiglio federale conserva la sua competenza di autorizzare, a determinate condizioni,
il trattamento automatizzato di dati degni di particolare protezione nel quadro di progetti pilota (art. 28 AP-LPD)
Il Consiglio federale può inoltre disciplinare i diritti delle persone interessate adottando
nella legislazione sullo stato civile disposizioni speciali che derogano del tutto o in parte all’articolo 34 AP-LPD (art. 45a cpv. 4 AP-CC).