Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
accurata degli interessi. Quello della persona interessata di essere informata in merito a un determinato trattamento di dati affinché possa far valere i suoi diritti va attentamente ponderato con gli eventuali interessi del titolare del trattamento. In tale contesto possono rivelarsi parametri importanti il tipo di dati trattati e il modo del trattamento, il rischio di una lesione della personalità, lo scopo del trattamento, la misura in cui l’informazione della persona interessata ostacola tale scopo e l’importanza di quest’ultimo per l’attività del titolare del trattamento. Secondo il capoverso 4 lettera b, un organo federale può limitare o differire la comunicazione delle informazioni o rinunciarvi, se è necessario a causa di un interesse pubblico preponderante (n. 1). È considerato un interesse pubblico preponderante in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione. Per «sicurezza esterna» s’intende, oltre al rispetto degli impegni di diritto internazionale, anche la cura di buoni rapporti con l’estero.
L’organo federale può inoltre limitare o differire la comunicazione delle informazioni oppure rinunciarvi, se tale comunicazione rischia di compromettere un’indagine, un’istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario (n. 2). In tal modo s’intende impedire che in base alla legge sulla protezione dei dati si possano eludere le disposizioni sul diritto di essere sentito e su altri diritti previsti dalle leggi procedurali nonché ostacolare procedimenti amministrativi e giudiziari.
Capoverso 5 Comunicazione successiva delle informazioni
Secondo il capoverso 5, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare le informazioni non appena cessa il motivo per limitare o differire la comunicazione dell’informazione o rinunciar-
vi. Questa regola non si applica se la comunicazione è impossibile o esige mezzi sproporzionati (cfr. il commento al cpv. 2).
8.1.3.3 Art. 15 Obbligo di informare e sentire la persona interessata in caso di deci-
sione individuale automatizzata
L’articolo 15 AP-LPD prevede l’obbligo di informare e sentire la persona interessata in caso di decisione individuale automatizzata. La disposizione è conforme ai requisiti dell’articolo 8 lettera a del P-STE 108 e agli articoli 3 numero 3 e 11 della direttiva (UE) 2016/680.
L’articolo 4 numero 3 in combinato disposto con l’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 contiene una disposizione analoga. L’introduzione del nuovo termine è necessaria, poiché le decisioni individuali automatizzate sono vieppiù frequenti in tutti i rami dell’economia e sono a volte prese sulla base di dati errati.
Capoverso 1 Informazione
Secondo il capoverso 1 il titolare del trattamento deve informare la persona interessata nel caso di una decisione individuale automatizzata che abbia per lei effetti giuridici o ripercussioni notevoli. Ciò significa che il titolare deve informare la persona interessata su una decisione individuale automatizzata e per quest’ultima deve risultare chiaro che si tratta di una siffatta decisione.
Si è in presenza di una decisione individuale automatizzata se si procede a un’analisi di dati senza intervento umano e tale analisi conduce a una decisione concreta nei confronti della persona interessata. Una decisione individuale automatizzata può sussistere anche nel caso in cui essa venga successivamente comunicata da una persona fisica che tuttavia non può più influire sulla decisione. Il criterio determinante è quindi la misura in cui una persona fisica possa procedere a un esame del contenuto e adottare su tale base una decisione definitiva. Una decisione individuale automatizzata esplica effetti giuridici per la persona interessata se incide direttamente sul suo statuto giuridico. Per ripercussioni notevoli s’intendono le conseguenze effettive di una certa gravità di una decisione individuale automatizzata. Sono ipotizzabili diversi casi di decisioni individuali automatizzate. Si è ad esempio in presenza di una siffatta decisione se le condizioni di un contratto di leasing (interessi, durata del contratto, termini di pagamento, ecc.) sono esclusivamente il risultato di una valutazione automatica della situazione finanziaria della persona interessata oppure se un’assicurazione contro le malattie si rifiuta di concludere un contratto con una determinata persona fondandosi esclusivamente sull’analisi del suo stato di salute per mezzo di un algoritmo. Anche le multe per infrazioni alla circolazione stradale inviate esclusivamente in base a un immagine del conducente in questione sono da considerarsi decisioni individuali automatizzate.