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Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 7 pagine
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b. che l’emittente del titolo di credito coperto o il soggetto giuridico del gruppo di copertura non versi alcun margine di variazione e la controparte versi margini di variazione in contanti.
Art. 100b Riduzione dei margini iniziali
(art. 110 LInFi)
1 Le controparti possono ridurre i margini iniziali di 50 milioni di franchi al massimo.
2 L’entità dei margini iniziali di una controparte appartenente a un gruppo finanziario o assicurativo oppure a un gruppo è determinata tenendo conto di tutte le società del gruppo.
3 Nelle operazioni infragruppo il margine iniziale può essere ridotto di 10 milioni di franchi al massimo.
Art. 101 Momento del calcolo e del versamento del margine iniziale
(art. 110 LInFi)
1 Il margine iniziale deve essere calcolato la prima volta il giorno operativo successivo all’esecuzione dell’operazione in derivati. Esso deve essere ricalcolato regolarmente, ma almeno ogni 10 giorni operativi.
2 Se le due controparti sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve essere effettuato in base al «netting set» del giorno precedente. Se le due controparti non sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve basarsi sulle transazioni nel «netting set» eseguite il giorno precedente prima delle ore 16 secondo l’ora del fuso orario in cui le ore 16 scoccano per prima.
3 Il margine iniziale deve essere versato il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato.
Art. 101a Momento del calcolo e del versamento del margine di variazione
(art. 110 LInFi)
1 I margini di variazione devono essere ricalcolati almeno ogni giorno operativo.
2 La valutazione dell’operazione in corso secondo l’articolo 109 LInFi funge da base di calcolo. Per il resto si applica per analogia l’articolo 101 capoverso 2.
3 I margini di variazione devono essere versati il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato.
4 In deroga al capoverso 3, è consentito versare i margini di variazione entro due giorni operativi dal giorno del calcolo se:
a. una controparte, che non è tenuta a versare un margine iniziale, ha prestato garanzie supplementari prima del giorno del calcolo e sono adempiute le seguenti condizioni:
1. nel calcolo delle garanzie supplementari si tiene conto di un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento utilizzato nel pertinente pe-