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Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 7 pagine

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a. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i 3000 miliardi di franchi, dall’1° settembre 2016;

b. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 supera di volta in volta i 2250 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2017;

c. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 supera di volta in volta i 1500 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2018;

d. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 supera di volta in volta i 750 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2019;

e. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 supera di volta in volta gli 8 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2020.

5bis Per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni o opzioni su indici oppure che sono analoghi derivati su azioni, l’obbligo di scambiare garanzie si applica dal 4 gennaio 2020.

Art. 133

Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48– 60a della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’obbligo di compensazione secondo l’articolo 97 LInFi non si applica fino al 16 agosto 2018 alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l’articolo 87.

3 RS 831.40