Progetto

Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

h. le quote di fondi in valori mobiliari secondo l’articolo 53 della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi se:

1. le quote sono valutate quotidianamente,

2. gli investimenti collettivi di capitale investono esclusivamente in valori patrimoniali secondo il capoverso 1 lettere a–g o in derivati che coprono i valori patrimoniali secondo il capoverso 1 lettere a–g.

Art. 105 cpv. 2

2 Un’ulteriore riduzione dell’8 per cento deve essere applicata nei casi in cui:

a. la valuta del margine iniziale versato è diversa da quella convenuta per il corrispondente pagamento in caso di risoluzione;

b. la valuta del margine di variazione non versato in contanti è diversa da quelle convenute per il margine di variazione nel contratto derivato, nell’accordo tipo di compensazione o nell’allegato relativo al supporto del credito.

Art. 106 cpv. 2bis e 2ter

2bis La controparte svizzera ha il diritto di rinunciare al versamento dei margini iniziali e di variazione a favore della controparte estera se:

a. la controparte estera è stata costituita o è domiciliata in una giurisdizione in cui non sono giuridicamente applicabili gli accordi di compensazione o di garanzia; o

b. gli accordi di separazione delle garanzie non corrispondono a standard internazionali riconosciuti.

2ter La controparte svizzera può rinunciare alla raccolta dei margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 2bis lettera a o b e se:

a. un organo indipendente dimostra attraverso una verifica giuridica che l’accettazione dei margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera conformemente alle disposizioni della LInFi o della presente ordinanza non fosse possibile; e

b. il rapporto tra le transazioni non garantite, sia in corso che concluse dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di raccolta dei margini iniziali e di variazione e tutte le operazioni in derivati OTC è inferiore al 2,5 per cento; le operazioni infragruppo non sono incluse nel calcolo.

Art. 131 cpv. 5 e 5bis

5 L’obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo:

2 RS 951.31