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Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 7 pagine

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riodo con rischio di margine per la valutazione delle operazioni in derivati OTC da garantire,

2. il periodo con rischio di margine è pari almeno al numero di giorni che intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, compresi questi due giorni; o

b. le controparti hanno versato margini iniziali tenendo conto di un periodo con rischio di margine che copre almeno i seguenti periodi:

1. il periodo che intercorre tra l’ultimo versamento dei margini di variazione e la possibile inadempienza della controparte, più il numero di giorni che intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, compresi questi due giorni, e

2. il periodo che è stimato necessario per sostituire le operazioni in derivati OTC interessate o coprire i rischi a esse connesse.

Art. 102 Trattamento del versamento iniziale

(Art. 110 LInFi)

1 Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca.

2 I margini iniziali versati in contanti devono essere detenuti presso una banca centrale o una banca svizzera indipendente dalla controparte che versa il margine iniziale o una banca estera indipendente che sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate.

3 I margini iniziali che non sono versati in contanti possono essere detenuti dalla controparte beneficiaria o da un terzo da essa incaricato. Il terzo può essere la controparte cedente.

4 Un riutilizzo dei margini iniziali non è consentito. È fatto salvo il riutilizzo, da parte di un terzo depositario, dei margini iniziali versati in contanti se è garantito contrattualmente che il riutilizzo non pregiudichi la garanzia e la sua possibilità di liquidazione.

5 La controparte e il terzo devono separare i margini iniziali ricevuti dai propri valori patrimoniali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che:

a. il margine iniziale sia immediatamente disponibile per la controparte beneficiaria in caso di fallimento o di insolvenza della controparte che versa il margine iniziale; e

b. la controparte che versa il margine iniziale sia sufficientemente coperta in caso di fallimento o di insolvenza della controparte beneficiaria o del terzo.

Art. 104 cpv. 1 lett. h

1 Sono garanzie consentite: