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Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 7 pagine

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e. le altre operazioni in derivati OTC concluse nel quadro del «netting set» sono collegate al gruppo di copertura;

f. la quota di garanzia del gruppo di copertura ammonta almeno al 102 per cento.

Art. 100 Obbligo di scambiare garanzie

(art. 110 LInFi)

1 Nel caso in cui le controparti debbano scambiarsi garanzie, lo scambio avviene sotto forma di:

a. un margine iniziale adeguato al fine di tutelare i partner della transazione contro un potenziale rischio di variazione del prezzo di mercato durante la chiusura e la sostituzione della posizione in caso di inadempienza di una controparte; e

b. un margine di variazione adeguato al fine di tutelare i partner della transazione contro il rischio corrente di variazione del prezzo di mercato dopo l’esecuzione della transazione.

2 Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC che non sono compensati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l’articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFi, a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo supera per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno gli 8 miliardi di franchi; le operazioni infragruppo non sono prese in considerazione più di una volta per ogni società del gruppo.

3 L’obbligo di cui al capoverso 2 sussiste di volta in volta dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.

Art. 100a Deroghe all’obbligo di scambiare garanzie

(art. 110 LInFi)

1 È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se:

a. la garanzia da scambiare è inferiore a 500 000 franchi;

b. nell’operazione sono coinvolte piccole controparti non finanziarie.

2 È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali se questi devono essere versati per la componente valutaria dei derivati su valute per i quali, a una data prestabilita e secondo un metodo predefinito, il valore nominale e gli interessi in una valuta sono scambiati contro il valore nominale e gli interessi in un’altra valuta.

3 Se una delle controparti di un’operazione in derivati è l’emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un gruppo di copertura per titoli di credito coperti, alle condizioni riportate all’articolo 86 capoverso 3 tale controparte può convenire con la sua controparte:

a. la rinuncia a uno scambio di margini iniziali; o