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Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 7 pagine
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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:
Art. 86 cpv. 3
3 Le operazioni in derivati OTC che coinvolgono un emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un gruppo di copertura per titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se sono adempiute le seguenti condizioni:
a. l’operazione in derivati OTC serve esclusivamente a coprire i rischi di tasso o di cambio derivanti dal titolo di credito coperto per il gruppo di copertura;
b. l’operazione in derivati OTC non cessa in caso di apertura di una procedura di risanamento o fallimento nei confronti dell’emittente di un titolo di credito coperto o del soggetto giuridico del gruppo di copertura;
c. la controparte dell’emittente del titolo di credito coperto o dei soggetti giuridici del gruppo di copertura gode almeno di pari trattamento rispetto ai creditori dei titoli di credito coperti, fatto salvo nei casi in cui:
1. la controparte è la parte morosa o interessata, o
2. la controparte rinuncia alla parità di trattamento;
d. l’operazione in derivati OTC è, secondo il diritto applicabile, parte integrante del gruppo di copertura per il titolo di credito coperto;
RS ..........
1 RS 958.11
2017–......