Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 5 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)
1 Situazione iniziale
Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore la legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e l’ordinanza del 25 novembre 20152 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi). Questi atti normativi hanno consentito di adeguare la regolamentazione delle infrastrutture del mercato finanziario e del commercio di derivati all’evoluzione del mercato e agli standard internazionali.
La legge contiene da un lato le prescrizioni previste dalla normativa in materia di vigilanza per la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario. Dall’altro, comprende l’insieme delle regole cui devono sottostare tutti i partecipanti al mercato finanziario che operano nel commercio di valori mobiliari e derivati, in particolare le nuove regole concernenti il commercio di derivati stabilite in conformità con gli standard internazionali. Ne fanno parte l’obbligo di limitare i rischi legati alle operazioni in derivati OTC non compensate centralmente (obbligo di riduzione del rischio) ricorrendo ad esempio allo scambio di garanzie. L’OInFi contiene le disposizioni esecutive emanate dal Consiglio federale in merito alla LInFi.
Poiché il commercio di derivati in Svizzera si svolge prevalentemente con controparti nei Paesi dell’UE e poiché quest’ultima prevede diverse disposizioni riguardanti Paesi terzi che contemplano il riconoscimento dell’equivalenza, la LInFi e l’OInFi si rifanno in primo luogo al diritto dell’UE e dunque al regolamento EMIR3 e alle relative disposizioni esecutive. Al momento dell’elaborazione e dell’approvazione dell’OInFi le disposizioni esecutive del regolamento EMIR riguardanti lo scambio di garanzie erano tuttavia ancora in fase di elaborazione.
Con la modifica dell’OInFi s’intende in primo luogo adeguare le disposizioni sullo scambio di garanzie vigenti in Svizzera alla normativa corrispondente dell’UE, che nel frattempo è entrata in vigore. Si prevede, in particolare, di estendere le deroghe all’obbligo di scambiare garanzie e le garanzie consentite come pure di rendere meno severa la regolamentazione delle ulteriori riduzioni di valore. In linea con il quadro normativo europeo, in futuro non bisognerà più applicare un’ulteriore riduzione dell’8 per cento se la valuta del margine di variazione versato in contanti è diversa dalle valute convenute per il margine di variazione. Inoltre è previsto di prorogare di un anno, ossia fino al 16 agosto 2018, l’esclusione degli istituti di previdenza e delle fondazioni d’investimento per la previdenza professionale per la vecchiaia dall’obbligo di compensazione. Gli adeguamenti al quadro normativo europeo sono finalizzati a garantire che gli operatori svizzeri del mercato non abbiano a subire svantaggi concorrenziali nel confronto con i loro concorrenti europei.4
2 Procedura di consultazione
La procedura di consultazione è stata avviata il 13 febbraio 2017 e resa pubblica tramite comunicato stampa. Sono stati invitati direttamente a partecipare alla consultazione i governi dei Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, 13 partiti politici, 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello dell’economia nonché 13 organizzazioni e cerchie interessate.
La modifica di ordinanza proposta è urgente. Le disposizioni esecutive dell’UE sullo scambio di garanzie sono applicabili dal 4 febbraio 2017. Poiché le attuali disposizioni svizzere contenute nell’OInFi in alcuni punti essenziali sono più severe rispetto alla normativa corrispondente
1 RS 958.1
2 RS 958.11
3 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
4 Per i dettagli cfr. il rapporto esplicativo del 13 febbraio 2017 redatto dal Dipartimento federale delle finanze ai fini della procedura di consultazione, pag. 1 segg.