Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 5 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)
Art. 100a Deroghe all’obbligo di scambiare garanzie
Secondo EXPERTsuisse bisogna precisare che il valore del margine di variazione finora richiesto è calcolato in base al valore netto delle transazioni in corso. L’ASA chiede di inserire nel capoverso 2 una regolamentazione secondo cui è possibile altresì rinunciare a uno scambio di margini iniziali se i derivati su valute vengono utilizzati ai fini della riduzione dei rischi. Questa proposta corrisponderebbe alla prassi attuale.
Inoltre, per l’ASA il capoverso 3 deve essere adeguato in modo che lo scambio di margini di variazione avvenga non più il giorno del calcolo bensì un giorno più tardi. Per le controparti estere sarebbe impossibile o pressoché impossibile effettuare lo scambio il giorno del calcolo. Anche Baker sostiene che lo scambio il giorno del calcolo non è sempre possibile. SwissBanking è del parere che la congiunzione «o» tra le lettere a e b debba essere eliminata poiché non esprime un’alternativa, ovvero una scelta tra le due opzioni.
Art. 100b Riduzione dei margini iniziali
Per EXPERTsuisse occorre precisare al capoverso 1 che è possibile effettuare la riduzione senza averla prima concordata contrattualmente.
Art. 101 Momento del calcolo e del versamento del margine iniziale
EXPERTsuisse è dell’avviso che le prescrizioni svizzere relative al momento determinante per il ricalcolo del margine iniziale non siano in linea con le pertinenti disposizioni applicate nell’UE.
Art. 101a Momento del calcolo e del versamento del margine di variazione
EXPERTsuisse propone di eliminare il termine «almeno» utilizzato al capoverso 1 poiché non vi sarebbe l’obbligo di effettuare il calcolo più di una volta al giorno.
Art. 102
EXPERTsuisse chiede di precisare il termine «indipendente» di cui al capoverso 2 e propone al riguardo un’altra formulazione. In questo senso SIX suggerisce di esaminare se, oltre alle banche, non sia il caso di menzionare le infrastrutture del mercato finanziario che sono autorizzate a fornire servizi accessori di tipo bancario. SwissBanking, invece, per motivi di chiarezza e ai fini della certezza del diritto auspicherebbe che il testo di legge stabilisse che spetta alle controparti valutare se la banca estera sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate.
Con riferimento al capoverso 4 SwissBanking propone di eliminare senza sostituzione il passaggio «[…] se è garantito contrattualmente che il riutilizzo non pregiudichi la garanzia e la sua possibilità di liquidazione». Per le garanzie in contanti versate a un terzo esisterebbe un credito nei confronti dello stesso terzo. Anche EXPERTsuisse si chiede come si possa garantire contrattualmente che il riutilizzo delle garanzie e la loro possibilità di liquidazione non vengano pregiudicate.
SwissBanking ritiene che al capoverso 5 occorra specificare che si tratta di margini iniziali non ricevuti in contanti. Infatti, per i margini iniziali ricevuti in contanti non sarebbe possibile concludere un accordo di separazione poiché il denaro in contanti non potrebbe essere separato e non sarebbe quindi garantito in caso di fallimento.
Art. 103 cpv. 6
EXPERTsuisse, l’ISDA e SwissBanking chiedono di abrogare senza sostituzione il capoverso 6, sostenendo che la normativa dell’UE non contiene una disposizione corrispondente. Inoltre considerano inopportuno il divieto di cambiare il metodo di calcolo, visto che il modello SIMM (Standard Initial Margin Model) dell’ISDA è dinamico. Questo significa che in futuro il modello potrebbe comprendere oppure escludere determinate categorie di derivati OTC. In