Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 5 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)
questi casi sarebbe necessaria una certa flessibilità. Per gli stessi motivi Baker chiede di autorizzare il cambiamento del metodo di calcolo, se la FINMA lo approva.
Art. 105 cpv. 2
Secondo SwissBanking alla lettera a va precisato che il pagamento in caso di risoluzione si riferisce a operazioni in derivati OTC. Inoltre, per maggiore chiarezza, bisognerebbe stabilire che ogni controparte può scegliere un altro tipo di pagamento in caso di risoluzione.
Alla lettera b, invece, SwissBanking chiede di specificare il contratto derivato aggiungendo il termine «individuale». Inoltre suggerisce di sostituire l’espressione «allegato relativo al supporto del credito» con l’espressione «accordo di garanzia» utilizzata anche al nuovo capoverso 2bislettera a dell’articolo 106 OInFi.
Art. 106 cpv. 2bis e 2 ter
Baker propone di allinearsi maggiormente alla regolamentazione dell’UE, in particolare di inserire al capoverso 2bislettera a le espressioni «in ogni momento» e «con certezza». Inoltre è dell’avviso che nell’OInFi manchi la condizione secondo cui un’«analisi giuridica» dimostra che gli accordi di compensazione o di garanzia non sono giuridicamente applicabili. Anche EX-PERTsuisse deplora l’assenza di questa condizione e osserva inoltre che il capoverso2terlettera a non corrisponde al diritto europeo.
SwissBanking ritiene che la nuova regolamentazione sia difficile da comprendere e complicata e che la sua attuazione sia onerosa. Propone pertanto una nuova formulazione.
Art. 131 cpv. 5 e 5bis
NKF fa notare che il rimando ai capoversi 4 e 5 menzionato nel capoverso 3 dovrebbe essere esteso al nuovo capoverso 5bis.
Per EXPERTsuisse al capoverso 5 bisognerebbe aggiungere che gli obblighi di versare margini iniziali e di variazione sono applicabili dal 4 febbraio 2017 e, nel caso di operazioni infragruppo, dal 4 luglio 2017.
Art. 133
L’ASIP e l’USS accolgono positivamente l’estensione dell’esclusione degli istituti di previdenza dall’obbligo di compensazione. L’ASIP aggiunge tuttavia che l’esclusione non dovrebbe essere limitata nel tempo.
Varie
EXPERTsuisse ritiene utile che venga precisato che, in caso di dubbio e salvo indicazioni contrarie esplicite, l’OInFi deve essere interpretata in conformità al regolamento EMIR.
L’USS contesta le modifiche proposte a causa degli effetti deregolatori che queste producono. Tuttavia si dichiara disposta ad accettare tali modiche poiché permettono un allineamento agli standard internazionali e non prevedono rischi accresciuti per la stabilità del mercato finanziario.
L’USAM accetta le modifiche a condizione che queste non comportino costi di regolamentazione e che non vi siano altri adeguamenti in un futuro immediato.
SwissBanking sarebbe favorevole ad aggiungere nell’articolo 85 OInFi un secondo capoverso che per analogia autorizzi la FINMA a prorogare i termini di cui al capoverso 1 lettere b e c. Essa chiede inoltre di prorogare di un anno il termine transitorio affinché si possa tenere conto dei nuovi aspetti inerenti alla comunicazione di operazioni effettuate da partecipanti di una sede di negoziazione e da commercianti di valori mobiliari. A suo avviso non è possibile un’attuazione tempestiva della nuova regolamentazione.