Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 5 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)
dell’UE, gli operatori svizzeri del mercato attualmente interessati sono svantaggiati nei confronti dei loro concorrenti europei. Inoltre occorre considerare che l’esclusione degli istituti di previdenza e delle fondazioni d’investimento per la previdenza professionale per la vecchiaia dall’obbligo di compensazione vige fino al 16 agosto 2017. Nell’interesse degli operatori del mercato, la modifica dell’ordinanza deve pertanto entrare in vigore quanto prima, al più tardi il 15 agosto 2017. Per questi motivi la durata della consultazione è stata abbreviata di un mese. Questa riduzione si giustifica anche con il fatto che gli operatori del mercato prevalentemente interessati dall’obbligo di scambiare garanzie sono stati coinvolti nell’elaborazione della modifica dell’ordinanza. Per di più, il Consiglio federale aveva annunciato la modifica, che prevede adeguamenti tecnici in linea con il quadro normativo europeo, già in occasione dell’emanazione dell’OInFi.
Tra gli invitati alla consultazione hanno presentato un parere materiale 13 Cantoni (AG, BL, GE, LU, NE, OW, SH, SZ, SG, TG, ZG, ZH, UR), 1 partito politico (PSS), 3 associazioni mantello dell’economia (Associazione Svizzera dei Banchieri [SwissBanking], Unione sindacale svizzera [USS], Unione svizzera delle arti e mestieri [USAM] come pure 7 rappresentanti delle cerchie interessate (Associazione svizzera delle casse pensioni [ASIP], Carl Baker [Baker], Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria [EX-PERTsuisse], International Swaps and Derivatives Associations, Inc. [ISDA], Niederer Kraft & Frey SA [NKF], SIX Swiss Exchange SA [SIX], Associazione Svizzera d’Assicurazioni [ASA]).
3 Principali risultati della consultazione
3.1 Osservazioni generali
L’avamprogetto ha raccolto ampi consensi. Le critiche formulate da alcuni partecipanti riguardano soprattutto i punti in cui l’avamprogetto si scosta, intenzionalmente o meno, dalle prescrizioni dell’EU. È stata criticata in particolare la disposizione secondo cui le controparti non possono più cambiare il metodo per il calcolo dei margini inziali una volta che lo hanno concordato per una categoria di derivati (art. 103 cpv. 6 OInFi).
3.2 Pareri relativi alle singole disposizioni
Art. 86 cpv. 3
EXPERTsuisse suggerisce di parlare di parità di rango dei crediti anziché di parità di rango dei creditori. SwissBanking chiede di sostituire in tutto l’articolo «operazioni» e «operazioni in derivati» con «operazioni in derivati OTC» e di utilizzare soltanto quest’ultima espressione. SwissBanking propone inoltre di eliminare la lettera d in base alla quale l’operazione in derivati OTC deve essere, secondo il diritto applicabile, parte integrante del gruppo di copertura per il titolo di credito coperto. Secondo l’Associazione questa condizione è specifica all’UE e quindi non ha senso mantenerla per la Svizzera.
Art. 100 Obbligo di scambiare garanzie
EXPERTsuisse suggerisce di eliminare al capoverso 1 lettera b il termine «adeguato» in quanto inutile. Inoltre critica il fatto che la definizione del margine iniziale non corrisponda a quella dell’UE.
Per quanto riguarda il capoverso 2, EXPERTsuisse ritiene opportuno precisare che l’applicabilità della disposizione presuppone il superamento del valore soglia rilevante per la posizione delle due controparti. Secondo l’associazione è inoltre utile stabilire al capoverso 3 che per «le nuove transazioni» l’obbligo sussiste dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno civile successivo al calcolo.