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Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 6 pagine
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4Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.
5Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai DPI si applicano le
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disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione
sul mercato
I DPI possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
a. sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili non mettono in pericolo la sicurezza e la salute degli esseri umani né la sicurezza degli animali domestici o i beni; e
b. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sui DPI7 e all’allegato II menzionato in tale disposizione.
Art. 3 Classificazione dei DPI, conformità, organismi di valutazione della
conformità e autorità di designazione
1La classificazione dei DPI è retta dall’articolo 18 del regolamento (UE) sui DPI8 e dall’allegato I menzionato in tale disposizione. In caso di modifiche dell’allegato I del regolamento (UE) sui DPI, spetta al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca adeguare il rimando alla versione corrispondente del regolamento (UE) sui DPI che figura nella nota a pié di pagina all’articolo 1 capoverso 1.
2Alla valutazione della conformità dei DPI si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 19 del regolamento (UE) sui DPI e agli allegati I-IX menzionati in tali disposizioni.
3L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 capoversi 3 e 4 del regolamento (UE) sui DPI.
4Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:
a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
6 RS 930.111
7Cfr. nota a piè di pagina relativa all’articolo 1 capoverso 1.
8Cfr. nota a piè di pagina relativa all’articolo 1 capoverso 1.