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Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 6 pagine

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b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure

c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

5Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24-34c) dell’OAccD.

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

1Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sui DPI10:

a. fabbricanti: articolo 8;

b. rappresentanti autorizzati: articolo 9;

c. importatori: articolo 10;

d. distributori: articolo 11.

2L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sui DPI.

3L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 del regolamento (UE) sui DPI.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato relativa ai DPI è retta dagli articoli 19-29 OSPro11.

Art. 7 Disposizioni transitorie

1I DPI possono essere immessi sul mercato fino al 20 aprile 2019 secondo il diritto anteriore.

2I DPI di cui al capoverso 1 possono essere messi a disposizione sul mercato il 21 aprile 2019 e dopo.

3I certificati di esame del tipo rilasciati e le autorizzazioni emesse secondo il diritto anteriore sono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

10Cfr. nota a piè di pagina relativa all’articolo 1 capoverso 1.

11 RS 930.111