Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 6 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati

concorrenza tra gli operatori economici (diritti e obblighi uniformi). L’intera legislazione dell’UE in materia di sicurezza dei prodotti deve essere adeguata a questo nuovo quadro legislativo.

L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA, RS 0.946.526.81) copre venti settori di prodotti le cui disposizioni normative e amministrative svizzere e dell’UE sono considerate equivalenti. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell’UE, i prodotti rientranti nel campo d’applicazione dell’MRA sono sottoposti a un’unica valutazione della conformità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo riconosciuto ai sensi dell’Accordo nei casi in cui il ricorso a un organismo di valutazione della conformità viene richiesto.

Il regolamento (UE) sui DPI rientra nel campo d’applicazione dell’MRA. L’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) traspone la direttiva 89/686/CEE ed è considerata equivalente. Per garantire l’equivalenza tra la legislazione europea e quella svizzera anche dopo il 20 aprile 2018, tutti gli atti legislativi svizzeri devono essere adeguati tempestivamente al nuovo regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Il progetto concernente l’ordinanza sui DPI (ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, ODPI) posto in consultazione riprende gli adeguamenti del regolamento (UE)°2016/425 sui DPI e li traspone nel diritto svizzero. Come sopra indicato, gli adeguamenti riguardano l’armonizzazione dei requisiti per l’accreditamento, la sorveglianza del mercato, le definizioni nonché gli obblighi e i diritti degli operatori economici.

Nell’ambito della procedura di consultazione, le cerchie interessate sono state invitate a pronunciarsi in merito al progetto concernente l’ordinanza.

2 Risultati della procedura di consultazione

2.1 Osservazione preliminare

La consultazione concernente l’ODPI è stata avviata il 17 febbraio 2017. Il termine di consultazione è scaduto il 19 aprile 2017. Il termine di consultazione di tre mesi previsto dall’articolo 7 capoverso 3 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo, RS 172.061) è stato ridotto a due mesi ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 LCo per i motivi seguenti:

l’ODPI consente di riprendere il diritto tecnico dell’UE nel quadro di un accordo bilaterale tra la Svizzera e l’UE. A livello contenutistico, l’ODPI comporta soltanto poche modifiche. Tuttavia, finché l’ODPI non verrà pubblicata, gli organismi di valutazione della conformità svizzeri non figureranno nella banca dati europea NANDO. Per contro, gli Stati membri dell’UE possono notificare i loro organismi di valutazione della conformità dal 21 ottobre 2016. Gli organismi di valutazione della conformità svizzeri subiscono così un notevole svantaggio economico. Se non sono elencati in NANDO, sul mercato non sono riconosciuti come organismi di valutazione della conformità sebbene siano legittimati a svolgere tale attività. Vi è dunque il pericolo che gli operatori economici si rivolgano in modo irreversibile agli organismi di valutazione della conformità europei elencati in NANDO. Una pubblicazione dell’ODPI nel più breve tempo possibile consentirà alla Svizzera di notificare ai responsabili di NANDO gli organismi di valutazione della conformità affinché vengano registrati nella banca dati. Pertanto è indispensabile che lo svantaggio economico subito dagli organismi di valutazione della conformità svizzeri venga eliminato quanto prima possibile. Nonostante la riduzione del termine, i destinatari hanno comunque potuto esprimere il loro parere, e nel contempo è stato possibile abbreviare la durata del periodo fino alla pubblicazione

In aggiunta ai destinatari permanenti della consultazione figuranti nell’elenco della Cancelleria federale e ad altre cerchie interessate sono stati contattati direttamente gli organi di controllo incaricati dalla SECO di sorvegliare il mercato ai sensi dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 18 giugno 2010 concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OComp-OSPro, RS 930.111.5).

601-41.2-00002 \ COO.2101.104.2.2532478 2/6