Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 6 pagine
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2.2 Posizione di principio dei partecipanti alla consultazione
In totale hanno risposto alla SECO 39 partecipanti alla consultazione. Le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto sono elencate nell’allegato. 23 Cantoni si dichiarano d’accordo con la revisione (BE, JU, UR, BL, TI, ZG, VD, ZH, FR, AG, SO, OW, GR, NW, BS, SH, SG, AI, TG, GE, VS, NE, SZ). 2 Cantoni (AR, GL) hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere sul progetto concernente l’ODPI. Tra le associazioni e le organizzazioni 10 hanno approvato il progetto (NSBIV, FER, Suva, Suissetec, ASS, upi, Travail Suisse, SSIGA, Swiss Safety, PS), un’associazione (ACS) ha rinunciato a prendere posizione e 3 associazioni hanno inoltrato un parere (USS, VSTH, CI CDS).
2.3 Riduzione del termine di consultazione
Per i motivi summenzionati (cfr. punto 2.1), il termine previsto per l’inoltro delle prese di posizione dei partecipanti alla consultazione è stato ridotto da tre a due mesi. Nonostante la riduzione del termine di consultazione di un mese è stato possibile lasciare ai destinatari interessati tempo sufficiente per esprimere il loro parere.
2.4 Metodo dei rimandi applicato e struttura del progetto concernente l’ordinanza sui DPI
Il metodo su cui un atto legislativo svizzero si basa per rimandare alle disposizioni della pertinente direttiva dell’UE è stato applicato per la prima volta nell’ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (RS 819.14) del 2008. Questo metodo adottato per rimandare a una determinata versione della direttiva europea ossia del regolamento europeo e alle disposizioni applicabili alla Svizzera in essi contenute si è dimostrato valido ed è già stato applicato in occasione della trasposizione nelle ordinanze delle direttive dell’UE relative ai settori dei prodotti attrezzature a pressione, ascensori e recipienti a pressione. Oltre a richiamare l’attenzione sui regolamenti dell’UE attuati dalla Svizzera, il metodo dei rimandi riduce il rischio di possibili errori di traduzione e di trasposizione. Per ragioni di sistematicità giuridica, le disposizioni delle leggi svizzere e delle ordinanze non vengono riproposte. Il metodo dei rimandi chiede al destinatario di consultare parallelamente all’atto legislativo svizzero anche la pertinente direttiva dell’UE. Nel complesso, il metodo dei rimandi è stato accolto positivamente dai partecipanti alla consultazione.
2.5 Commenti relativi alle prese di posizione dei partecipanti alla consultazione
L’Unione sindacale svizzera (USS) accoglie con favore l’emanazione dell’ODPI e chiede che nell’ordinanza venga precisato chi dovrà sostenere le spese d’acquisto dei dispositivi di sicurezza individuali. L’USS ritiene che tale compito spetti al datore di lavoro, ma capisce se per ragioni sistematiche o formali nel caso di specie non sia prevista tale soluzione. L’ODPI disciplina l’immissione in commercio, la messa a disposizione sul mercato nonché i criteri applicabili al progetto e alla produzione, ma non l’uso dei DPI. La questione del pagamento dei DPI riguarda l’uso dei DPI e quindi il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore, per cui non può essere oggetto dell’ODPI.
L’Associazione dei commercianti tecnici svizzeri (VSTH) osserva che, a differenza della Svizzera, il criterio dell’uso ragionevolmente prevedibile adottato nell’UE impone l’obbligo solo ai produttori. Secondo gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) sui DPI ai quali rimanda l’articolo 4 dell’ODPI, l’allegato II del regolamento (UE) sui DPI si applica non solo ai fabbricanti, ma anche agli importatori e ai distributori. Ciò risulta anche dalla regolamentazione a cascata dell’articolo 3 capoverso 6 della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) secondo cui gli obblighi relativi all’immissione in commercio di prodotti incombono in primo luogo al produttore e a titolo sussidiario all’importatore nonché al distributore. Secondo la Comunità d’interesse del commercio al dettaglio svizzero (CI CDS) le istruzioni di cui all’al-
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