Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 6 pagine

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legato II numero 1.4 lettere i-l del regolamento (UE) sui DPI nonché le dichiarazioni di conformità rappresentano una grande sfida. Con la trasposizione del regolamento (UE) sui DPI nel diritto svizzero, questi obblighi imposti ai distributori e agli importatori valgono anche in Svizzera se questi immettono in commercio un DPI sotto il loro nome o modificano un DPI già immesso in commercio in modo tale da compromettere la conformità. Si tratta di attuare i principi stabiliti dalla LSPro applicando le norme di diritto speciale. Dall’articolo 2 capoverso 3 LSPro risulta che è considerata immissione in commercio tra l’altro anche la modifica sostanziale di un prodotto e che pertanto chi modifica sostanzialmente un prodotto è considerato responsabile dell’immissione in commercio. L’articolo 3 capoverso 4 LSPro spiega come segnalare adeguatamente il concreto potenziale di pericolo di un prodotto.

L’Associazione di commercianti tecnici svizzeri (VSTH) propone di precisare le disposizioni transitorie. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 7 ODPI sono state riformulate e adeguate a quelle contenute nell’articolo 47 del regolamento (UE) sui DPI per garantire l’equivalenza tra l’ODPI e il regolamento (UE) sui DPI. Pertanto, anche in deroga al regolamento (UE) sui DPI, non è possibile prorogare le disposizioni transitorie di due anni fino al 21 aprile 2020 come richiesto dalla CI CDS.

L’Associazione di commercianti tecnici svizzeri (VSTH) auspica che l’applicabilità dell’articolo 1 capoverso 5 ODPI venga garantito anche durante il periodo transitorio fino alla revisione della LSPro e della OSPro. L’articolo 1 capoverso 5 ODPI non prevede alcuna disposizione transitoria, ma stabilisce che le disposizioni dell’OSPro siano applicabili anche ai DPI, sempreché l’ODPI come atto legislativo di diritto speciale non contenga disposizioni particolari.

3 Conclusioni

La SECO ha preso atto delle prese di posizione inoltrate dai partecipanti alla consultazione e le ha analizzate. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 7 ODPI sono state adeguate alle disposizioni contenute nell’articolo 47 del regolamento (UE) sui DPI per garantire l’equivalenza. I punti sollevati possono essere risolti grazie alle spiegazioni contenute nel presente rapporto e alle note esplicative relative all’ODPI. Questo rapporto e le prese di posizione dei singoli partecipanti alla consultazione saranno pubblicati. Inoltre la SECO invierà il presente rapporto alle cerchie interessate.

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