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Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 7 pagine

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Ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas

(Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni;

in esecuzione della legge federale del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici;

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio,

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizione e diritto applicabile

1La presente ordinanza disciplina ai sensi del regolamento (UE) n. 426/20165 (regolamento (UE) sugli apparecchi a gas)

a. l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;

b. l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di accessori per apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

2Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas, fatto salvo l’articolo 1 capoverso 2 lettera b e capoverso 6 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

RU .........

1 RS 930.11

2 RS 832.20

3 RS 734.00

4 RS 946.51

5 Regolamento (UE) n. 426/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (rifusione), nella versione della GU L 81 del 31 marzo 2016, pag. 99. 2016–......