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Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 7 pagine
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All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 capoversi 3 e 4 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
3All’apposizione delle iscrizioni sull’apparecchio a gas o sulla sua targhetta segnaletica si applica l’articolo 18 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e l’allegato IV menzionato in tale disposizione.
4Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:
a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19968 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
5Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24-34c) dell’OAccD.
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici
1Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas:
a. fabbricanti: articolo 7;
b. rappresentanti autorizzati: articolo 8;
c. importatori: articolo 9;
d. distributori: articolo 10.
2L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 11 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
3L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
Art. 5 Definizione delle norme tecniche
La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.
Art. 6 Sorveglianza del mercato
La sorveglianza del mercato relativa agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas è retta dagli articoli 19-29 OSPro9.