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Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 7 pagine

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All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 capoversi 3 e 4 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

3All’apposizione delle iscrizioni sull’apparecchio a gas o sulla sua targhetta segnaletica si applica l’articolo 18 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e l’allegato IV menzionato in tale disposizione.

4Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:

a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19968 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);

b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure

c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

5Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24-34c) dell’OAccD.

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

1Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas:

a. fabbricanti: articolo 7;

b. rappresentanti autorizzati: articolo 8;

c. importatori: articolo 9;

d. distributori: articolo 10.

2L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 11 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

3L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato relativa agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas è retta dagli articoli 19-29 OSPro9.

8 RS 946.512

9 RS 930.111