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Consultazione 2017/13: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas) · 7 pagine

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3Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 23-25 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.

4Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.

5Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul

mercato e la messa in servizio

1Gli apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:

a. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, la sicurezza degli animali domestici o i beni;

b. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas7 e all’allegato I menzionato in tale disposizione.

2Gli accessori per apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

a. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, la sicurezza degli animali domestici o i beni; e

b. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e all’allegato I menzionato in tale diposizione.

Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di

designazione

1Alla valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 13-15 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e agli allegati I, III e V menzionati in tali disposizioni.

2L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta.

6 RS 930.111

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’articolo 1 capoverso 1.