Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’AP è compatibile con gli impegni internazionali vigenti. Nel quadro della sua elaborazione si è provveduto a preservare in linea di massima la possibilità della notifica ai sensi del regolamento eIDAS. Se successivamente auspicato, l’eID svizzera potrà anche essere riconosciuta in tutta l’Europa mediante un accordo bilaterale con l’UE o con singoli Stati membri.
4.3 Forma dell’atto
In ragione dell’oggetto, del contenuto e della portata del progetto legislativo, in virtù
dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. è necessario emanare le disposizioni concernenti i mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti sotto forma di legge federale.
4.4 Delega di competenze legislative
Acquisizione di un’eID da parte di stranieri
Emanando un’ordinanza il Consiglio federale può escludere dall’acquisizione di un’eID gli stranieri che non possono essere identificati con sicurezza sulla base di documenti d’identità esteri e che non ottengono un permesso di dimora. Se tuttavia risulta necessario l’accesso a servizi che utilizzano l’eID, in particolare nel settore dell’asilo, possono essere previste altre procedure per l’identificazione e l’autenticazione, ad esempio mediante codici d’accesso cartacei. La relativa competenza è conferita all’articolo 3 capoverso 2 AP.
Prescrizioni tecniche e organizzative
Per poter reagire il più possibile tempestivamente agli sviluppi tecnici, i presupposti per le procedure, le prescrizioni tecniche e gli standard sono disciplinati a livello di ordinanza.
L’articolo 3 capoverso 3 AP conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare l’acquisizione, la procedura di rilascio nonché il blocco e la revoca dell’eID.
In virtù dell’articolo 4 capoverso 4, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sui presupposti per il riconoscimento degli IdP, in particolare sui requisiti tecnici e di sicurezza, la copertura assicurativa nonché gli standard applicabili e i protocolli tecnici per i sistemi di eID. Gli standard internazionali e nazionali da applicare vengono rielaborati e ripubblicati a brevi intervalli. Con l’emanazione di un’ordinanza il Consiglio federale può reagire più rapidamente rispetto al Parlamento.
In virtù dell’articolo 5 capoverso 4 AP, i requisiti minimi per le procedure d’identificazione e autenticazione dei diversi livelli di sicurezza possono essere disciplinati a livello di ordinanza. Anche in questo campo è necessaria una certa flessibilità per rimanere al passo con
l’evoluzione tecnica.
Anche gli standard tecnici che garantiscono l’interoperabilità dei diversi sistemi di eID devono poter essere adeguati rapidamente alle nuove possibilità tecniche e vanno pertanto disciplinati a livello di ordinanza (art. 18 cpv. 2 AP).
Destinatario di un’ordinanza sui più recenti standard applicabili e sui protocolli tecnici per la trasmissione di dati d’identificazione personale è il Servizio delle identità. Il Consiglio federa-