Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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Articolo 14
Dato che con l’introduzione dell’eID riconosciuta i dati provenienti dall’ISA sono registrati anche nei sistemi d’informazione degli IdP riconosciuti e dei Servizi delle identità, questi servizi devono essere esclusi dal divieto di gestire banche dati parallele.
2. Codice civile svizzero (CC, RS 210)
Articolo 43a capoverso 4 numero 5
L‘articolo 43a CC disciplina l’accesso mediante procedura di richiamo ai registri elettronici al fine di gestire lo stato civile della persona. Il Servizio delle identità è aggiunto all’elenco dei servizi aventi accesso a Infostar.
3. Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10)
Articolo 50a capoverso 1 lettera bquater
L‘articolo 50a LAVS determina i servizi a cui possono essere comunicati dati, in particolare il NAVS13, in deroga all’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). L’AP aggiunge a questo elenco il Servizio delle identità. Il presupposto legale formale per l’utilizzo sistematico del NAVS13 da parte del Servizio delle identità e degli IdP è creato all’articolo 9 AP.
4. Legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03)
Articolo 9 capoverso 1bis
Chiunque richieda il rilascio di una firma elettronica deve presentarsi personalmente.
Quest’obbligo viene a cadere se l’identità è dimostrata mediante un’eID.
2 Ripercussioni
2.1 Ripercussioni per la Confederazione
2.1.1 Identificazione sicura in rete
Diversi servizi della Confederazione potranno presumibilmente fare buon uso dell’eID, in particolare allorquando persone fisiche devono identificarsi in maniera sicura per entrare in contatto diretto con l’Amministrazione federale e con servizi statali. Con l’eID, i più svariati sistemi d’informazione dispongono di una soluzione adeguata per l’identificazione e
l’autenticazione sicure delle persone, ad esempio nel quadro dell’ordinazione in rete di estratti del casellario giudiziale o del registro delle esecuzioni oppure dell’inserimento di dati in sistemi d’informazione agricoli o veterinari in rete.
L’eID può inoltre essere impiegata per svariati scopi d’identificazione e autenticazione, anche da impiegati dell’Amministrazione federale. In tal modo costituisce una componente importante per i progetti che la Confederazione sta sviluppando in materia di IAM (Identity and Access Management).