Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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2.6 Altre ripercussioni
Dato che non si attendono ripercussioni negative importanti per l’economia o per le imprese, si rinuncia a un’analisi formale più approfondita dell’impatto della regolamentazione.
3 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale
L’avamprogetto di legge federale sui mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti (Legge eID) è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201612 sul programma di legislatura 2015- 2019 e nel decreto federale del 14 giugno 201613 sul programma di legislatura 2015-2019.
Il presente avamprogetto mira in particolare a conseguire gli obiettivi di diverse strategie del Consiglio federale, pure incluse nelle grandi linee del programma di legislatura 2015-2019. Nell’aprile 2016, ad esempio, il Consiglio federale ha aggiornato la Strategia Svizzera digitale14 definendo i campi d’intervento in cui il potenziale d’innovazione delle TIC possa esplicare effetti particolarmente importanti. In diversi campi d’intervento della suddetta strategia, i mezzi d’identificazione elettronica sicuri costituiscono i presupposti per l’attuazione ed elementi dell’obiettivo prioritario Trasparenza e sicurezza. Tali mezzi d’identificazione consentono agli abitanti della Svizzera di muoversi nel mondo virtuale con la medesima sicurezza che in quello reale e di esercitare la loro autodeterminazione in materia di informazione.
L’obiettivo operativo numero 5 delle linee guida della Strategia di e-government Svizzera15 è definire un’identità elettronica valida sul territorio nazionale e all’estero. Ai fini della promozione dell’innovazione e della piazza economica, la Svizzera deve disporre di un piano d’attuazione affidabile per un’identità durevole nello spazio virtuale e in tal modo creare prospettive a lungo termine per l’economia e la società digitale.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
La competenza per disciplinare l’eID risulta indirettamente dalla Costituzione federale (Cost., RS 101). Il rilascio di eID è delegato a gestori dell’identità privati, che per essere riconosciuti devono soddisfare diversi presupposti, il che limita l’attività economica privata. L’articolo 95 capoverso 1 autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata.
Nella misura in cui i presupposti concernono i rapporti contrattuali tra fornitori dell’identità e utenti, l’AP disciplina aspetti di diritto civile e si fonda dunque anche sull’articolo 122 capoverso 1 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza per legiferare nel campo del diritto civile.
12 FF 2016 909, 966 e 1026
13 FF 2016 4605, 4607
14 Strategia Svizzera Digitale: cfr. link nella bibliografia
15 Strategia di e-government Svizzera: cfr. link nella bibliografia