Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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Il fabbisogno di risorse e il finanziamento sono stati illustrati al numero 1.4.2. L’onere supplementare si limiterà ad adeguamenti delle soluzioni informatiche e all’acquisizione dei servizi degli IdP, ma anche in questo ambito sarà possibile realizzare risparmi semplificando i processi.
Considerando le diverse soluzioni messe in atto all’estero e il loro attuale utilizzo, vi è anche un certo rischio che, per diversi motivi, la soluzione proposta non riesca a imporsi sul mercato malgrado tutti gli accertamenti e i riscontri positivi. Per il presente progetto sono state considerate le esperienze maturate all’estero e si è cercato di trarre le corrette conclusioni dagli errori constatati negli altri Paesi. In fin dei conti, però, saranno gli utenti e il mercato a decidere se la proposta avrà successo.
2.1.2 Osservazione in merito agli acquisti pubblici
Le autorità in veste di gestori di servizi che utilizzano l’eID
Le autorità che offrono un tale servizio gestiscono un servizio che utilizza l’eID ai sensi della presente legge e devono concludere con almeno un IdP un accordo sull’utilizzo di un sistema di eID.
Le prestazioni d’identificazione sono richieste per un’applicazione di governo elettronico gestita in esecuzione di un compito d’interesse pubblico. L’autorità sottostà al diritto in materia di acquisti pubblici. Le prestazioni d’identificazione costituiscono prestazioni informatiche che sottostanno dunque al diritto in materia di acquisti pubblici. Con la presente legge si crea un mercato per questo tipo di prestazioni, che vengono fornite dietro compenso (entrate fiscali).
Per le prestazioni dell’IdP occorre quindi eseguire una procedura d’acquisto pubblico conformemente alle disposizioni applicabili in materia (legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici, LAPub; RS 712.056.1, oppure diritto cantonale) a meno che il Consiglio federale non designi un’unità amministrativa che gestisca un sistema di eID per le esigenze della Confederazione (art. 13 AP).
Fornitori di servizi d’identificazione
Il riconoscimento degli IdP non costituisce per contro una procedura d’acquisto ma un atto di polizia economica a protezione dei clienti che si fonda sull’articolo 95 capoverso 1 Cost. (cfr.
n. 4.1).
Il riconoscimento non dipende da una politica economica: il numero dei riconoscimenti non è limitato e gli IdP riconosciuti non beneficiano di alcun diritto d’esclusività. Gli IdP non riconosciuti possono rilasciare mezzi d’identificazione elettronica che però non sono eID ai sensi della presente legge. Un riconoscimento viene rilasciato e rinnovato a condizione che i relativi presupposti (art. 4 AP) siano soddisfatti e le prescrizioni tecniche e organizzative siano rispettate.
2.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
I Cantoni e i Comuni utilizzano molte soluzioni di governo elettronico. L’utilizzo dell’eID semplifica notevolmente le procedure di identificazione e autenticazione per accedere a questi sistemi. Nel Cantone di Berna, ad esempio, attualmente per compilare elettronicamente la dichiarazione delle imposte occorre inserire una password comunicata per via postale dopo