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Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 6 pagine
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Art. 61 rubrica e lett. c
Ripartizione della quota della Confederazione
(art. 52 LFPr)
La quota della Confederazione è suddivisa nel modo seguente:
c. contributi ai sensi degli articoli 56 e 56a LFPr;
Titolo prima dell’art. 63
Sezione 3: Contributi della Confederazione per lo sviluppo della formazione professionale e le prestazioni particolari di interesse pubblico
Titolo prima dell’art. 65
Sezione 4: Contributi per lo svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori, nonché per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori
Titolo prima dell’art. 66
Sezione 5: Procedura di concessione dei contributi
Art. 66 rubrica
Abrogato
Titolo prima dell’art. 66a
Sezione 6: Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione
(art. 56a e 56b LFPr)
Art. 66a Domande di contributi e momento di presentazione
1Le persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli professionali federali superiori possono presentare una domanda di contributi federali alla SEFRI.
2Di norma la domanda viene presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.
3Se le condizioni di cui all’articolo 66e sono soddisfatte, può essere presentata una domanda di pagamento di contributi parziali prima che venga sostenuto l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore.
Art. 66b Domanda presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di
professione o dell’esame professionale federale superiore
La domanda di contributi presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore comprende: