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Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 6 pagine
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a. i dati relativi al richiedente;
b. le ricevute dei costi computabili del corso rilasciate dall’operatore del corso di preparazione;
c. la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.
Art. 66c Requisiti di accesso ai contributi
La SEFRI versa contributi se:
a. al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore il richiedente è domiciliato in Svizzera;
b. il corso di preparazione seguito:
1. era iscritto nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g nell’anno in cui è stato seguito, e
2. è iniziato al massimo sette anni prima della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore;
c. i costi computabili del corso superano i 1000 franchi;
d. il richiedente è in possesso di una ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un’altra domanda;
e. è stato sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
f. la domanda viene presentata entro cinque anni dalla notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.
Art. 66d Domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell’esame federale
di professione o dell’esame professionale federale superiore
1La domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore comprende:
a. i dati relativi al richiedente;
b. un impegno scritto nei confronti della SEFRI a:
1. sostenere l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore in questione; e
2. presentare al massimo entro cinque anni dalla prima domanda la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore;