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Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 6 pagine

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a. i dati relativi al richiedente;

b. le ricevute dei costi computabili del corso rilasciate dall’operatore del corso di preparazione;

c. la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.

Art. 66c Requisiti di accesso ai contributi

La SEFRI versa contributi se:

a. al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore il richiedente è domiciliato in Svizzera;

b. il corso di preparazione seguito:

1. era iscritto nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g nell’anno in cui è stato seguito, e

2. è iniziato al massimo sette anni prima della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore;

c. i costi computabili del corso superano i 1000 franchi;

d. il richiedente è in possesso di una ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un’altra domanda;

e. è stato sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;

f. la domanda viene presentata entro cinque anni dalla notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.

Art. 66d Domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell’esame federale

di professione o dell’esame professionale federale superiore

1La domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore comprende:

a. i dati relativi al richiedente;

b. un impegno scritto nei confronti della SEFRI a:

1. sostenere l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore in questione; e

2. presentare al massimo entro cinque anni dalla prima domanda la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore;