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Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 6 pagine

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a. l’importo complessivo dei costi del corso;

b. i costi computabili del corso pagati dalla persona che ha seguito il corso.

2L’operatore collabora allo svolgimento di controlli a campione.

3Se un operatore fornisce informazioni false, non utilizza il modello di cui al capoverso 1, non si attiene alle direttive o non fornisce i documenti richiesti nell’ambito dei controlli a campione entro i termini stabiliti, la SEFRI può cancellare il corso o i corsi dell’operatore dalla lista.

4Inoltre, se un operatore fornisce deliberatamente informazioni non veritiere la SEFRI può bloccare l’iscrizione alla lista per un anno.

Art. 66j Delega di compiti

(art. 67 LFPr)

La SEFRI può delegare i compiti definiti nella sezione 6 a terzi tramite una convenzione sulle prestazioni.

Titolo prima dell’art. 67

Sezione 7: Riduzione o rifiuto dei contributi federali

(art. 58 LFPr)

Titolo prima dell’art. 68

Sezione 8: Fondo per la formazione professionale

Art. 78a Disposizione transitoria della modifica del …

1La SEFRI provvede affinché l’efficacia delle disposizioni della sezione 6 del capitolo 8 (art. 66a-66j) venga verificata tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del …

2È possibile richiedere i contributi di cui agli articoli 66c e 66e per i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori solo se tali corsi sono iniziati dopo il 1° gennaio 2017.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr