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Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 6 pagine
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c. le ricevute dei costi computabili del corso rilasciate dall’operatore del corso di preparazione;
d. la prova che secondo l’ultima tassazione definitiva il richiedente è stato esentato dal versamento dell’imposta federale diretta.
2È possibile presentare diverse domande di contributi parziali. Eventuali contributi residui possono essere richiesti dopo il ricevimento della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.
Art. 66e Requisiti per i contributi parziali, conteggio e rimborso
1La SEFRI versa contributi parziali se:
a. il richiedente è domiciliato in Svizzera;
b. è stato presentato un impegno scritto ai sensi dell’articolo 66d capoverso 1 lettera b;
c. il corso di preparazione seguito:
1. era iscritto nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g nell’anno in cui è stato seguito, e
2. è iniziato al massimo due anni prima della presentazione della domanda;
d. per ogni domanda i costi computabili del corso superano i 3500 franchi;
e. il richiedente è in possesso di una ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un’altra domanda;
f. secondo l’ultima tassazione definitiva il richiedente è stato esentato dal versamento di contributi per l’imposta federale diretta.
2Dopo aver ricevuto la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore e altre eventuali ricevute, la SEFRI elabora un conteggio finale e versa eventuali contributi residui fino al raggiungimento del tetto massimo.
3Se entro il termine stabilito nell’articolo 66d capoverso 1 lettera b non perviene alcuna decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore, il contributo versato diventa esigibile. Si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.
Art. 66f Tasso di contribuzione, tetto massimo e costi computabili dei corsi
1Il tasso di contribuzione ammonta:
a. al 50 per cento dei costi computabili dei corsi per le domande di cui all’articolo 66b;