Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/18: Modifica dell'ordinanza sui lavori distaccati in Svizzera · 7 pagine
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collaterali. Secondo la misura n. 3 del rapporto8, andrebbero fissati standard qualitativi minimi soprattutto per i controlli eseguiti dalle autorità cantonali. All’aumento del livello qualitativo dei controlli corrisponderà, per forza di cose, una diminuzione del numero di controlli realizzabili con le risorse di cui dispongono oggi i Cantoni.
Occorre pertanto incrementare di 1 600 000, al massimo, il credito disponibile affinché, come stabilito nella legislazione, la Confederazione possa stanziare alle autorità cantonali i fondi sufficienti per realizzare i controlli previsti nella nuova ordinanza.
Conformemente all’articolo 9 capoverso 2 ODist, la Confederazione si fa carico delle indennità legate ai controlli realizzati in settori con un CCL a cui il Consiglio federale ha conferito carattere obbligatorio generale. Le indennità sono calcolate sulla base dei costi generati dai compiti d’esecuzione (art. 9 cpv. 3 ODist).
Come menzionato al numero 4.1, i controlli aggiuntivi andranno effettuati presso datori di lavoro svizzeri. I controlli dei lavoratori svizzeri da parte di CP incaricate di applicare i CCL di obbligatorietà generale rientrano nell’attività di esecuzione ordinaria di questi contratti e non sono quindi finanziati dalla Confederazione.
4.2.2 Per le autorità cantonali
Conformemente alla legislazione, i costi andranno suddivisi a metà tra Confederazione e Cantoni. Per le autorità cantonali, ciò equivale a un incremento di 1 600 000 franchi al massimo.
4.2.3 Per le commissioni paritetiche
I 4000 controlli aggiuntivi che dovranno eseguire le CP andranno realizzati presso datori di lavoro svizzeri e rientrano nel quadro dell’applicazione ordinaria dei CCL. La struttura dei costi effettiva può variare a seconda dei rami interessati.
5 Entrata in vigore
La modifica dell’articolo 16e ODist entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.
8 SECO, ibidem, pagg. 18−22. 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.2.2146503 7/7