Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/18: Modifica dell'ordinanza sui lavori distaccati in Svizzera · 7 pagine

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1 Situazione iniziale

In concomitanza con l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea, il 1° giugno 20021, in Svizzera sono stati adottati alcuni provvedimenti per impedire una pressione salariale a seguito dell’apertura del mercato del lavoro. Un elemento essenziale di queste misure collaterali è la legge dell’8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati (LDist). Secondo l’articolo 2 capoverso 1 LDist, i lavoratori distaccati che forniscono una prestazione in Svizzera hanno diritto a condizioni lavorative e salariali minime, prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi di obbligatorietà generale (CCL) e nei contratti nazionali di lavoro (CNL) contenenti salari minimi vincolanti ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO). La Confederazione e i Cantoni hanno inoltre istituito delle commissioni tripartite (CT) incaricate di osservare la situazione sul mercato del lavoro (art. 360b CO).

1.1 Attuazione delle misure collaterali

Le misure collaterali, la cui attuazione ha coinvolto diversi attori, rispondono a una logica di abuso. A livello esecutivo vige un dualismo tra i rami in cui le condizioni salariali e lavorative sono definite in un CCL di obbligatorietà generale e i rami che invece non dispongono di tale contratto.

Le CT istituite nei Cantoni e a livello federale tengono sotto osservazione l’evoluzione generale del mercato del lavoro, analizzano i casi sospetti di dumping salariale e, qualora constatino offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali, propongono misure adeguate alle autorità cantonali competenti. Nei rami in cui vige un CCL di obbligatorietà generale, spetta alle commissioni paritetiche (CP) incaricate dell’esecuzione del contratto controllarne il rispetto. Le commissioni possono infliggere alle aziende inadempienti pene convenzionali. Conformemente alla LDist, se una CP constata una violazione delle disposizioni, è autorizzata a comminare una sanzione supplementare alle aziende estere (multa o divieto di offrire servizi).

Secondo la LDist, inoltre, i Cantoni devono disporre di un numero di ispettori sufficiente per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b LDist (controlli dei lavoratori distaccati che operano in rami in cui vige un CNL con salari minimi vincolanti) e dei compiti di osservazione delle CT di cui all’articolo 360b capoversi 3−5 CO (controlli delle categorie restanti di lavoratori). I criteri per stabilire se il numero di ispettori è sufficiente sono la dimensione e la struttura del mercato del lavoro interessato (art. 7a cpv. 2 LDist). La Confederazione copre il 50 per cento delle spese salariali legate agli ispettori e la SECO può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni (art. 7a cpv. 3 LDist).

Nel caso delle commissioni paritetiche, la situazione è differente in quanto il controllo del rispetto dei CCL rientra nella normale applicazione dei CCL stessi. La LDist affida alle CP i controlli delle aziende distaccanti che operano in settori con CCL di obbligatorietà generale (art. 7 cpv. 1 lett. a LDist); le spese supplementari causate dall’esecuzione della LDist sono coperte dalla Confederazione o dal Cantone interessato (art. 9 dell’ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera; ODist).

Nella ODist viene specificato in cosa consistono l’entità dell’attività d’ispezione (art. 16a), le convenzioni sulle prestazioni (art. 16b) e il finanziamento dei controlli (art. 16d), ma mancano obiettivi quantitativi legati all’attività d’ispezione dei singoli organi. Tali obiettivi vengono stabiliti nelle convenzioni annuali che la SECO stipula con i Cantoni.

1Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; RS 0.142.112.681

2 RS 823.20

515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.2.2146503 3/7