Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/18: Modifica dell'ordinanza sui lavori distaccati in Svizzera · 7 pagine
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4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
4.1 Quadro generale dei controlli
I controlli aggiuntivi saranno ripartiti tra i Cantoni e le CP in modo proporzionale e in funzione della portata dei settori da controllare. Tenuto conto dei rischi identificati, soprattutto in relazione alla maggiore presenza di frontalieri sul mercato del lavoro nazionale, i controlli aggiuntivi saranno svolti presso datori di lavoro svizzeri. Secondo il rapporto del gruppo di lavoro per ottimizzare l’attuazione delle misure collaterali e lottare contro gli abusi6, la percentuale di datori di lavoro svizzeri da controllare è stata portata dal 2 al 3 per cento e dal 3 al 5 per cento nei settori più esposti a dumping salariale.
I controlli effettuati tra i lavoratori distaccati è già sufficiente, soprattutto per quanto riguarda i settori a elevato rischio di dumping salariale: nel settore manifatturiero e in quello dei rami accessori dell’edilizia, per esempio, superano rispettivamente il 50 e il 60 per cento delle notifiche.
Tabella 2: Quadro generale dei controlli
Obiettivi dal 2010 Obiettivi fino al 2018
CP 11 215 15 215
CT 15 700 19 700
Totale arrotondato 27 000 35 000
4.2 Ripercussioni finanziarie in seguito all’aumento del numero minimo di controlli
4.2.1 Per la Confederazione
La legislazione (art. 7a cpv. 3 LDist e art. 16d capoverso 1 ODist) sancisce che, a seconda della portata dell’attività d’ispezione, la Confederazione sostiene il 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori delle CT cantonali. Per poter raggiungere il volume di controlli stabilito, ogni Cantone deve disporre di un numero di ispettori sufficiente (art. 7a cpv. 1 LDist); questo numero è condizionato da diversi fattori, elencati in modo non esaustivo nell’articolo 16a ODist. A tali fattori si aggiunge per esempio la strategia di controllo adottata.
Le convenzioni sulle prestazioni stipulate con le autorità cantonali prevedono attualmente un minimo di 15 700 controlli all’anno. Per realizzare questo obiettivo, la Confederazione stanzia 6 500 000 franchi. Conformemente all’ordinanza riveduta, dal 2018 i Cantoni dovranno eseguire 19 700 controlli, ossia 40007 controlli in più all’anno. I controlli saranno inoltre subordinati a nuovi standard qualitativi (cfr. par. qui sotto), il che impedirà ad alcuni Cantoni di mantenere i livelli di controllo raggiunti sinora.
Il rapporto del gruppo di lavoro per ottimizzare l’attuazione delle misure collaterali e lottare contro gli abusi, finalizzato a precisare il piano d’azione approvato dal Consiglio federale, raccomanda di migliorare nettamente gli standard qualitativi adottati per attuare le misure
6 SECO, «Massnahmen zur Konkretisierung des Aktionsplans – Bericht der Arbeitsgruppe zum Verbesserungsbedarf von Vollzug und Missbrauchsbekämpfung der FlaM zuhanden des Bundesrats», pag. 16,
21 ottobre 2016, consultabile (in tedesco e francese) al link: https://www.admin.ch/gov/it/paginainiziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-64630.html
7 Cfr. evoluzione secondo la Tabella 1 «Settori e prestatori di servizi subordinati a controlli, ripartiti per organo di controllo». 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.2.2146503 6/7