Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/18: Modifica dell'ordinanza sui lavori distaccati in Svizzera · 7 pagine

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2 La normativa proposta

Il 1° gennaio 2010 è stato introdotto l’articolo 16e ODist che sancisce un numero minimo di controlli obbligatori da eseguire ogni anno. Il volume complessivo di controlli dei lavoratori distaccati e delle aziende con sede in Svizzera è stato gradualmente aumentato per far fronte alla progressiva liberalizzazione della fornitura di prestazioni e apertura del mercato del lavoro nei confronti degli Stati UE, che sono continuate fino alla fine di aprile 2011. Inoltre, in vista dell’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Romania e alla Bulgaria, è stata aumentata del 20 per cento la quota di controlli (da 22 500 a 27 000 all’anno) fissata nelle convenzioni sulle prestazioni stipulate con gli organi di controllo. Questo incremento, introdotto per evitare una riduzione del volume dei controlli in seguito all’estensione dell’ALC, era dettato dalla maggiore libertà offerta alle aziende di assumere personale in Paesi con livelli salariali decisamente più bassi.

Dal 2010 il numero di persone impiegate per un periodo limitato (al massimo 90 giorni) che sono tenute a notificarsi è aumentato di continuo, passando da 147 116 nel 2010 a 220 000 nel 2013 e restando poi in seguito relativamente stabile. Due anni dopo se ne registravano 227 067. Nello stesso periodo è lievitato anche il numero di frontalieri: alla fine del 2010 se ne contavano 234 000 e nel 2015 304 000.

Il Consiglio federale ha tenuto conto di questi sviluppi e, nella primavera del 2014, ha stabilito le condizioni quadro per poter aumentare, in casi motivati, il numero di controlli sovvenzionati dalla Confederazione. I Cantoni di Ginevra e del Ticino hanno sfruttato questa possibilità; dalla loro esperienza è emerso che la necessità dei controlli riguardava soprattutto settori sensibili e determinate regioni di confine. Anche l’elevato numero di infrazioni commesse dalle aziende distaccanti in alcuni settori (p. es. circa il 30 % nei rami accessori dell’edilizia - dati del 2015) dimostra l’utilità dei controlli aggiuntivi, che i Cantoni stanno del resto già effettuando.

L’incremento dei controlli era anche in linea con una realtà già in essere e consentiva sia di poggiare su un base più consona per pilotare l’attuazione delle misure collaterali sia di tenere conto dell’aumento, riscontrato dal 2010, dei frontalieri e dei prestatori di servizi soggetti all’obbligo di notifica.

Il gruppo di lavoro per ottimizzare l’attuazione delle misure collaterali e lottare contro gli abusi non è riuscito tuttavia a raggiungere un consenso sul volume di controlli da realizzare: i rappresentanti dei lavoratori chiedevano di aumentare a 50 000 i controlli annuali, mentre le associazioni dei datori di lavoro si opponevano all’aumento in sé. I rappresentanti dei Cantoni e la SECO si sono espressi a favore di un aumento del 30 per cento (ossia da 27 000 a 35 000 controlli all’anno), che oltre a tenere conto della situazione in corso, garantisce un volume sufficiente di controlli.

I miglioramenti adottati e quelli in programma sono finalizzati ad innalzare il livello qualitativo dei controlli. Un maggior numero di controlli, di qualità più elevata, comporterà tuttavia costi aggiuntivi per gli organi preposti alla loro esecuzione e per la Confederazione in quanto organo di vigilanza. In realtà, i controlli prescritti nella ODist includono anche quelli effettuati dalle CP presso aziende svizzere, che però non sono finanziati dalla Confederazione e sui quali la SECO non ha la competenza di emanare istruzioni (cfr. cap. 4.2.3).

3 Commento all’articolo 16e ODist

Il tenore dell’articolo 16e ODist in termini di obiettivi di controllo rimane inalterato. È stato modificato soltanto il numero di controlli da effettuare ogni anno, che sono passati da 27 000 a 35 000.

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