Progetto
Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Art. 178 titolo marginale, cpv. 1 e 4
III. Patto e1
clausole di Il patto di arbitrato dev’essere stipulato per scritto o in un’altra arbitrato forma che consenta la prova per testo. Il requisito della forma è consi-
derato adempiuto anche se rispettato da una soltanto delle parti del patto di arbitrato.
4Alle clausole di arbitrato in negozi giuridici unilaterali si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo.
Art. 179 titolo marginale, cpv. 2, 2bis, 3 e 4
IV. Tribunale2 Se tale pattuizione manca o se gli arbitri non possono essere nominaarbitrale
ti o sostituiti per altri motivi, può essere adito il tribunale statale del
1. Costituzione
del tribunale luogo di sede del tribunale arbitrale. Se le parti non hanno determinato arbitrale e alcuna sede o se hanno semplicemente convenuto che il tribunale sostituzione
degli arbitri arbitrale ha sede in Svizzera, è competente il tribunale statale adito per
primo.
2bisIn caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale della sede del tribunale arbitrale può nominare tutti gli arbitri.
3Il tribunale statale cui è stata affidata la nomina o la sostituzione di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d’arbitrato.
4La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l’esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità. Tale obbligo sussiste durante l’intero procedimento.
Art. 180 titolo marginale, cpv. 1 lett. b (riguarda soltanto il testo francese) e c, 2, 2bis, 3 e 4
2. Ricusa1 Un arbitro può essere ricusato se:
e destituzione
c. vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità.
2Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la nomina. Il motivo di ricusa dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
2bisUn arbitro può essere destituito:
a. per accordo scritto tra le parti;
b. ad istanza di parte, se non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze.