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Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 8 pagine
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2. Codice di diritto processuale civile7
Art. 251a Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale
privato
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a. costituzione del tribunale arbitrale (art. 179 cpv. 2, 2bise 3 LDIP);
b. ricusazione e destituzione di un arbitro (art. 180 cpv. 3 LDIP);
c. collaborazione nell’attuazione di provvedimenti cautelari (art. 183 cpv. 2 LDIP) e nell’assunzione di prove (art. 184 cpv. 2 LDIP);
d. altra collaborazione nell’arbitrato (art. 185 LDIP);
e. deposito del lodo e attestazione dell’esecutività (art. 193 LDIP);
f. riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri (art. 194 LDIP).
Art. 353 cpv. 2
2Le parti possono escludere l’applicabilità delle presenti disposizioni sull’arbitrato mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in un accordo scritto successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP.
Art. 356 cpv. 3
3Fatto salvo il capoverso 1 lettera a, il tribunale statale competente decide in procedura sommaria.
Art. 358 cpv. 1 e 2
1Il patto d’arbitrato dev’essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il requisito della forma è considerato adempiuto anche se rispettato da una soltanto delle parti del patto d’arbitrato.
2Alle clausole di arbitrato in negozi giuridici unilaterali si applicano per analogia le disposizioni della presente parte.
Art. 367 cpv. 2
2Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la designazione. Il motivo di ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
Art. 369 cpv. 6
6Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
7 RS 272