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Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 8 pagine
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale
Art. 77 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2bis
1Contro le decisioni arbitrali è ammesso, a prescindere dal valore litigioso, il ricorso in materia civile:
2bisGli atti scritti possono essere redatti in lingua inglese.
Titolo prima dell’art. 119b
Capitolo 5b: Revisione di decisioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale
Art. 119b
1Il Tribunale federale giudica le istanze di revisione delle decisioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale, alle condizioni di cui all’articolo 190a della legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato.
2La procedura di revisione è retta dagli articoli 77 capoverso 2bise 126. Se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale federale la notifica alla controparte affinché presenti le sue osservazioni.
3Se accoglie la domanda di revisione, il Tribunale federale annulla il lodo e rinvia la causa al tribunale arbitrale affinché pronunci un nuovo lodo.