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Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 8 pagine

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3Salvo diversa pattuizione delle parti, la parte che intende ricusare o destituire un arbitro può chiederne la ricusa o la destituzione al tribunale statale del luogo di sede del tribunale arbitrale con istanza scritta e motivata entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa o di destituzione. Il tribunale statale decide definitivamente.

4Se il motivo di ricusa è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Art. 183 cpv. 2

2Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale o una parte può chiedere la collaborazione del tribunale statale competente; questi applica il suo proprio diritto.

Art. 184 cpv. 2 et 3

2Se per l’esecuzione della procedura probatoria è necessaria l’assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del tribunale statale del luogo di sede del tribunale arbitrale.

3Il tribunale statale applica il suo proprio diritto. Ad istanza di parte può applicare o considerare altre forme procedurali, sempreché non vi ostino motivi gravi inerenti all’interessato.

Art. 187 cpv. 1 (riguarda soltanto il testo tedesco e quello italiano)

1Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo le norme giuridiche scelte dalle parti o, in subordine, secondo le norme giuridiche con cui la fattispecie è più strettamente connessa.

Art. 189 cpv. 3

3Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale decide l’importo e la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale e le ripetibili.

Art. 189a

4. Rettifica,1 Salvo diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte può chiedere al interpretazione e

completamento tribunale arbitrale, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo, di rettificare errori palesi o interpretare o completare determinate parti del lodo. Entro lo stesso termine il tribunale arbitrale può procedere di sua iniziativa a rettifiche, interpretazioni o completamenti.

2La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione.