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Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 8 pagine

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Legge federale sul diritto internazionale privato Avamprogetto (LDIP)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del xxx1,

decreta:

I

La legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Nell’articolo 183 capoverso 3 e nell’articolo 185 «giudice» è sostituito con «tribunale statale»;

Nell’articolo 176 capoverso 3 «arbitri» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tribunale arbitrale»;

Le sostituzioni di espressioni negli articoli 179 capoverso 1, 180 capoverso 1, capoverso 1 lettera a e 181, nonché 189 capoverso 2 e 190 capoverso 2 riguardano soltanto il testo tedesco.

Art. 176 cpv. 1 et 2

1Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una parte del patto di arbitrato non fosse domiciliata né dimorasse abitualmente in Svizzera, non vi avesse una stabile organizzazione né la sede.

2Le parti possono escludere l’applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in un accordo scritto successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC3.

1 FF xxx

2 RS 291

3 RS 272 2017–XXXX