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Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 8 pagine
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Art. 193 cpv. 1 e 2
1Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale del luogo di sede del tribunale arbitrale.
2Ad istanza di una parte, il tribunale statale attesta l’esecutività.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.