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Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 8 pagine

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Art. 190 titolo marginale

IX. Carattere

definitivo,

impugnazione,

revisione

1. Impugnazione

Art. 190a

2. Revisione1 Una parte può chiedere la revisione di un lodo se:

a. ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;

b. da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo.

2La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere domandata.

3Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale, una stabile organizzazione o la sede in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione espressa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere la revisione dei lodi per i motivi di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 191

2. Autorità di L’unica autorità di ricorso e di revisione è il Tribunale federale. Le ricorso e di

revisione procedure sono rette dagli articoli 77 e 119b della legge del

17 giugno 20054 sul Tribunale federale.

Art. 192 cpv. 1

1Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale, una stabile organizzazione o la sede in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione espressa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere completamente l’impugnabilità delle decisioni arbitrali; possono anche escludere soltanto alcune delle impugnative previste nell’articolo 190 capoverso 2.

4 RS 173.110