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Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine

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Art. 1 cpv. 1

1La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e degli altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale per:

a. il finanziamento delle strade nazionali;

b. i contributi ai costi delle strade principali;

c. i contributi ai provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture del traffico urbano e d’agglomerato;

d. i contributi non vincolati a opere;

e. la vigilanza finanziaria nell’ambito delle strade nazionali.

Art. 4a Impianti nell’interesse dei Cantoni o di terzi

1Nel caso di impianti ai sensi dell’articolo 6 LSN che sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalentemente a interessi cantonali, regionali o locali (art. 8 cpv. 3 LUMin), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) è competente in particolare per la loro valutazione e realizzazione nonché la determinazione del momento di attuazione. A tale riguardo tiene conto, oltre che degli interessi cantonali, regionali o locali, in particolare:

a. del beneficio dimostrabile dell’impianto per le strade nazionali;

b. di eventuali interessi pubblici o privati in contrasto con la finalità dell’impianto;

c. della pianificazione successiva delle attività di costruzione, sistemazione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali.

2I costi aggiuntivi a carico della Confederazione per la manutenzione edile e corrente dell’impianto devono essere capitalizzati. Il tasso di capitalizzazione è calcolato in base alle rendite delle obbligazioni della Confederazione (media aritmetica della rendita delle obbligazioni trentennali degli ultimi 5 anni). Il valore attuale dei costi annui è calcolato di regola su 25 anni. I costi aggiuntivi devono essere corrisposti mediante un versamento unico a impianto completato. Gli investimenti federali evitati grazie all’impianto vanno computati in presenza di un nesso funzionale, temporale e spaziale.

3Nel caso di più partecipanti alla costruzione di un impianto, i costi sono ripartiti in proporzione al beneficio derivante.

4Un’eventuale partecipazione della Confederazione ai costi computabili dipende:

a. per le fasi di potenziamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 della legge federale del 30 settembre 20164 concernente il Fondo per le

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