Progetto

Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine

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Art. 24a cpv. 1 lett. d

1Il prefinanziamento da parte dell’ente responsabile può essere convenuto se:

d. l’accordo sul finanziamento prevede che il termine di versamento del contributo federale dipenda dalle condizioni quadro finanziarie del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato;

Art. 32 cpv. 3, 5 e 6

3Amministra il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato e, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, fissa l’indice, la procedura e la prova del rincaro.

5Il DATEC disciplina il metodo di esame dei programmi d’agglomerato per ciascuna generazione.

6L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale esamina i programmi d’agglomerato, prepara le convenzioni sulle prestazioni e ne verifica il rispetto almeno ogni 4 anni.

II

1Gli allegati 2 e 4 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

2Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 6 secondo la versione qui annessa.

III

1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2L’articolo 15a nonché gli allegati 2 e 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr