Progetto

Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine

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Art. 21a Provvedimenti con contributi federali forfetari

1Per le seguenti categorie di provvedimenti con costi d’investimento di al massimo 5 milioni di franchi vengono versati contributi federali a forfait:

a traffico lento;

b riqualifica e sicurezza dello spazio stradale, nonché

c gestione del sistema dei trasporti.

2I contributi forfetari sono calcolati sulla base dei costi standardizzati per unità di prestazione.

3Per determinare i costi standardizzati si considera la qualità di impostazione delle singole categorie di provvedimenti del programma d’agglomerato.

Art. 22

La partecipazione della Confederazione ai programmi d’agglomerato ammonta, in funzione della loro efficacia globale, al 30–50 per cento della somma dei costi computabili e documentabili secondo l’articolo 21 e dei contributi forfetari secondo l’articolo 21a, ma non oltre il contributo massimo fissato dall’Assemblea federale.

Art. 23a Termine di esecuzione

1Il termine di cui all’articolo 17e capoverso 2 LUMin è di quattro anni.

2Questo termine decorre tre mesi dopo l’entrata in vigore del decreto federale per lo sblocco dei crediti per il programma Traffico d’agglomerato. Il termine è rispettato se i lavori di costruzione sono iniziati prima della scadenza.

3Se viene avviata una procedura di ricorso contro un provvedimento o un provvedimento parziale, per la durata della stessa il termine non decorre per questi né per altri provvedimenti loro subordinati.

Art. 24 cpv. 4 e 6

4In base alla convenzione sulle prestazioni, l’Ufficio federale competente stabilisce nell’accordo sul finanziamento con l’ente responsabile le modalità di pagamento dei provvedimenti pronti per essere realizzati. L’Ufficio federale competente può convenire con l’ente responsabile che quest’ultimo realizzi i provvedimenti e che il contributo federale sia versato in un secondo tempo (prefinanziamento da parte dell’ente responsabile). Al momento della stipula dell’accordo sul finanziamento, i provvedimenti con contributo federale forfetario non devono essere già pronti per essere realizzati.

6[abrogato]