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Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del Disegno

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3 e 4

3Le persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso un’organizzazione intergovernativa o un’istituzione internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge sullo Stato ospite e i loro familiari sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente del loro primitivo beneficiario istituzionale che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.

4Le persone assicurate insieme a una persona di cui ai capoversi 1 o 3 presso l’assicurazione malattie di un’organizzazione intergovernativa o di un’istituzione internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge sullo Stato ospite sono, a domanda, esentate dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente del beneficiario istituzionale che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.

Art. 19a Ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale

1Dopo la presentazione dei crediti degli assicuratori secondo l’articolo 36b capoverso 2 secondo periodo, l’istituzione comune calcola a quanto ammonta il contributo che ogni Cantone deve assumersi della quotaparte cantonale di cui all’articolo 49a

RS ..........

1 RS 832.102

2016–......