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Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine
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capoverso 3bissecondo periodo della legge e lo riscuote da ciascun Cantone. Per il calcolo della popolazione residente dei Cantoni fanno stato le cifre dell’ultimo censimento della popolazione residente permanente media effettuato dall’Ufficio federale di statistica.
2Dopo aver ricevuto i pagamenti dei Cantoni, l’istituzione comune salda i crediti degli assicuratori.
3I Cantoni sostengono i costi dei compiti assegnati all’istituzione comune proporzionalmente alla loro popolazione residente secondo il presente articolo.
Art. 22 cpv. 3, frase introduttiva e lett. d, e 3bis
3L’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA), in caso di una contestazione che l’oppone a un assicuratore in merito:
d. alla ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale secondo l’articolo 19a.
3bisIn caso di una contestazione che l’oppone a un Cantone in merito alla ripartizione della quotaparte cantonale sui Cantoni secondo l’articolo 19a, l’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA.
Art. 23 cpv. 1 e 3
1Gli articoli 45 e 46 della legge federale del 26 settembre 20143 concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) si applicano per analogia alla vigilanza sull’istituzione di cui all’articolo 19 capoverso 2 della legge.
3Il rapporto di gestione deve essere pubblicato.
Art. 29 Effettivo medio degli assicurati
Per calcolare gli effettivi medi degli assicurati che devono comunicare, gli assicuratori sommano i giorni di assicurazione di ogni assicurato e dividono il totale per il numero di giorni dell’anno in questione.
Art. 36a Assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera
1L’UFSP può autorizzare programmi di cooperazione transfrontaliera che prevedono l’assunzione dei costi da parte degli assicuratori di prestazioni fornite all’estero nelle zone di frontiera a persone residenti in Svizzera.
2La domanda di autorizzazione deve essere depositata congiuntamente da uno o più Cantoni di frontiera e da uno o più assicuratori. Essa deve essere depositata quattro mesi prima dell’inizio presumibile della cooperazione transfrontaliera.
3Il programma deve adempiere le esigenze seguenti: