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Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine
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Art. 37 Assunzione dei costi in caso di assistenza reciproca internazionale in
materia di prestazioni per persone assicurate all’estero
Se le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia e che durante un soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni giusta l’articolo 95a della legge si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera in un ospedale figurante nell’elenco, l’assicuratore estero assume le rimunerazioni fatturate secondo l’articolo 49 capoverso 1 della legge.
Art. 91 cpv. 2
2Per le persone di cui agli articoli 4 e 5, che non risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono soggette all’assicurazione svizzera, l’assicuratore fissa un premio in base ai costi comprovati. Qualora, in considerazione del numero delle persone interessate, ciò risulti sproporzionato, l’assicuratore può applicare i premi svizzeri dell’ultimo domicilio della persona in Svizzera o della sede dell’assicuratore.
Art. 99 cpv. 1bis
1bisLe assicurazioni di cui al capoverso 1 non possono prevedere l’obbligo di partecipazione a programmi di cooperazione transfrontaliera.
Art. 105e cpv. 1 e 1bis
1Al momento della notifica di esecuzioni, l’assicuratore comunica all’autorità cantonale competente i dati di cui all’articolo 105g relativi ai debitori. Se l’esecuzione riguarda altre persone, l’assicuratore comunica anche i dati di cui all’articolo 105g relativi a tali persone.
1bisSe un’assicurato comunica al proprio assicuratore che i suoi premi sono pagati da una persona giuridica, l’assicuratore notifica all’autorità cantonale competente il nome di tale persona giuridica e, se ne è a conoscenza, il relativo numero federale d’identificazione delle imprese.
Art. 105f cpv. 1
1L’assicuratore informa l’autorità cantonale competente sull’evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall’inizio dell’anno, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre.
Art. 105j Organo di revisione
1L’organo di revisione verifica l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori su:
a. i crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 della legge, per i quali controlla se:
1. le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette,