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Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine

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a. possono beneficiarne le persone affiliate all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso assicuratori che partecipano alla cooperazione transfrontaliera e che risiedono in un Cantone di frontiera che partecipa a tale cooperazione;

b. prevede che gli assicurati non possono essere obbligati a farsi curare all’estero;

c. definisce le prestazioni fornite all’estero i cui costi sono presi a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; le prestazioni devono adempiere le condizioni legali;

d. contiene la lista dei fornitori di prestazioni esteri ammessi a praticare nell’ambito della cooperazione transfrontaliera; questi fornitori di prestazioni devono rispettare esigenze simili a quelle della legge;

e. le tariffe o i prezzi delle prestazioni fornite all’estero sono convenuti tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni esteri; non possono essere superiori a quelli applicabili nel Cantone di frontiera che partecipa al programma e devono adempiere le esigenze fissate dagli articoli 43, 49 e 52 della legge;

f. i fornitori di prestazioni esteri devono attenersi alle tariffe o ai prezzi convenuti e non possono esigere rimunerazioni più elevate per le prestazioni di cui alla lettera c.

Art. 36b Assunzione dei costi per assicurati residenti all’estero

1Il Cantone di riferimento di cui all’articolo 41 capoverso 2terdella legge è il Cantone di Berna.

2Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera, gli assicuratori versano all’ospedale la loro quotaparte nonché la quotaparte cantonale stabilita conformemente all’articolo 49a capoverso 3bisprimo periodo della legge come prestazione anticipata. Per ottenere il rimborso della prestazione anticipata, gli assicuratori presentano all’istituzione comune i loro crediti nei confronti dei Cantoni.

3Per le persone di cui agli articoli 4 e 5, che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono soggette all’assicurazione svizzera, in caso di cure ospedaliere in Svizzera in un ospedale figurante nell’elenco l’ultimo Cantone di residenza in Svizzera assume la quotaparte cantonale secondo l’articolo 49a capoversi 1 e 2terdella legge.

4Per le persone di cui agli articoli 4 e 5, che non risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono soggette all’assicurazione svizzera, in caso di cure ospedaliere in Svizzera in un ospedale figurante nell’elenco l’assicuratore assume la quotaparte cantonale secondo l’articolo 49a capoversi 1 e 2terdella legge.