Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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procedure internazionali. Attualmente questa è disciplinata solo a livello di direttive.

– Revisione degli organi esecutivi conforme alla LAVS: per la revisione della CSC si pone la questione di come garantire che vi vengano incluse anche importanti prestazioni generali interne all’UCC (p. es. informatica o traffico dei pagamenti), che dal punto di vista organizzativo non sono riconducibili a questi organi esecutivi. Il 1° aprile 2017 entrerà in vigore una modifica d’ordinanza con la quale si garantirà che i servizi tecnici e di supporto rilevanti per la verifica rientrino in quest’ultima.

– Soppressione dell’interdipendenza tra UFAS e CDF: attualmente l’UFAS è soggetto alla vigilanza del CDF che, in qualità di ufficio di revisione della CFC e della CSC, è a sua volta soggetto alla vigilanza dell’UFAS. Questa interdipendenza sarà eliminata con l’adeguamento, in vigore dal 1° aprile 2017, dell’articolo 5 dell’ordinanza del Dipartimento che disciplina l’UCC, in base al quale la revisione della CFC e della CSC non sarà più effettuata dal CDF, bensì da altri uffici di revisione esterni designati dall’AFF.

Misura esaminata ma scartata: creazione di un istituto svizzero delle assicura-

zioni sociali

In base a questa opzione, la CSC, la CFC, l’UAIE, l’unità Finanze e registri centrali e gli organi dell’UFAS preposti all’esecuzione sarebbero stati riuniti in un unico istituto nazionale delle assicurazioni sociali avente carattere di ente di diritto pubblico con personalità giuridica e contabilità proprie. Si sarebbero così potuti evitare in gran parte i rischi legati alla mancanza di indipendenza, ragion per cui non si possono negare i pregi tecnici di un tale istituto. La costituzione di un tale istituto avrebbe tuttavia implicato, oltre a ingenti costi di attuazione, un adeguamento relativamente ampio delle basi giuridiche, comportando notevole instabilità nell’esecuzione del 1° pilastro per un certo lasso di tempo, connessa a rischi supplementari non trascurabili nella fase di transizione alla nuova forma organizzativa. In un momento in cui il 1° pilastro è già interessato da grossi progetti di revisione (Previdenza per la vecchiaia 2020, Riforma delle PC, Ulteriore sviluppo dell’AI) questo avrebbe rappresentato certamente un rischio generale da non sottovalutare e da evitare a maggior ragione considerando che l’obiettivo di una modernizzazione della vigilanza può essere raggiunto con misure meno drastiche.

4.4 Gestione strategica dei sistemi d’informazione e vigilanza su di essi

– Al Consiglio federale sarà attribuita la competenza di disciplinare lo scambio di dati tra gli organi esecutivi e terzi.

– Il finanziamento dello sviluppo e della gestione di sistemi d’informazione standardizzati mediante fondi dell’assicurazione sarà sancito per legge.

– Gli organi esecutivi saranno tenuti a rispettare standard minimi, in particolare per lo sviluppo e la gestione di sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale.